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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»

3 Si impegnano a favore di un’armonizzazione delle prescrizioni e dei livelli di sicurezza a livello nazionale e internazionale allo scopo di permettere l’interazione tra autorità federali e altre autorità della Confederazione nonché dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 4 Responsabilità

1 Le unità amministrative sono responsabili della protezione delle informazioni di cui effettuano o commissionano il trattamento nonché della sicurezza dei mezzi informatici che gestiscono direttamente o che fanno gestire da terzi.

2 Nel loro settore di competenza le unità amministrative si occupano di tutti i compiti che la presente ordinanza o il diritto federale non attribuiscono a un’altra organizzazione o a un altro servizio.

3 I collaboratori dell’Amministrazione federale nonché i militari che trattano informazioni o utilizzano mezzi informatici della Confederazione sono responsabili del loro trattamento e del loro utilizzo conforme alle prescrizioni.

4 I superiori di tutti i livelli sono responsabili della formazione adeguata ai compiti dei loro collaboratori nel settore della sicurezza delle informazioni e sono tenuti a verificare che questi rispettino le prescrizioni.

Sezione 3: Gestione della sicurezza delle informazioni

Art. 5 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

1 Ogni unità amministrativa elabora un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI).

2 Definiscono gli obiettivi per il loro SGSI, verificano annualmente se gli obiettivi vengono raggiunti e rilevano gli indicatori necessari a tale scopo.

3 Fanno in modo che il loro SGSI venga verificato almeno ogni tre anni da un servizio indipendente o dal dipartimento e si occupano del miglioramento costante del sistema.

4 Si occupano del coordinamento del loro SGSI con la gestione ordinaria dei rischi, la gestione della continuità aziendale e la gestione delle crisi.

Art. 6 Cura delle basi legali e degli obblighi contrattuali

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

1 Le unità amministrative, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono un registro ciascuno delle basi legali e degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni determinanti nel loro settore di competenza e lo tengono aggiornato.

2 Le unità amministrative e i dipartimenti consultano il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riguardo a direttive e a progetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.