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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»
2 All’interno di un catalogo di classificazione le unità amministrative, la Cancelleria federale e i dipartimenti stabiliscono in che modo classificare le informazioni che vengono trattate di frequente nel rispettivo settore di competenza.
3 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni verifica i cataloghi di classificazione di cui al capoverso 2 e in caso di necessità formula una raccomandazione.
4 Previa consultazione della Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni, stabilisce in che modo classificare le informazioni che vengono trattate di frequente nell’Amministrazione federale e nell’esercito.
Art. 18 Livello di classificazione «ad uso interno»
(art. 13 cpv. 1 LSIn)
1 Sono classificate «ad uso interno» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‒d LSIn come segue:
a. un importante processo operativo del Consiglio federale o dell’Amministrazione federale o un importante processo di condotta dell’esercito è più difficoltoso;
b. l’esecuzione di impieghi delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dell’esercito o di altri organi di sicurezza della Confederazione è più difficoltosa;
c. singole persone vengono ferite fisicamente;
d. la sicurezza nucleare o la sicurezza di impianti nucleari o di materiale nucleare è minacciata indirettamente;
e. la Svizzera subisce svantaggi a livello economico o di politica estera;
f. le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni sono intralciate per mesi.
Art. 19 Livello di classificazione «confidenziale»
(art. 13 cpv. 2 LSIn)
Sono classificate «confidenziale» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a‒d LSIn come segue:
a. la capacità decisionale o la capacità d’azione del Consiglio federale, del Parlamento, di diverse unità amministrative o di diversi corpi di truppa dell’esercito è più difficoltosa per più giorni;
b. l’esecuzione conforme agli obiettivi di operazioni delle autorità di perseguimento penale, del SIC, dell’esercito o di altri organi di sicurezza della Confederazione è minacciata;
c. i mezzi e i metodi operativi dei servizi informazioni e delle autorità di perseguimento penale della Confederazione nonché l’identità delle fonti e delle persone esposte sono resi noti;