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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

Art. 28 Assegnazione ai livelli di sicurezza «protezione elevata» e «protezione

molto elevata»

(art. 17 LSIn)

1 Il livello di sicurezza «protezione elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio considerevole secondo l’articolo 19 o un danno tra 50 e 500 milioni di franchi.

2 Il livello di sicurezza «protezione molto elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio secondo l’articolo 20 o un danno di almeno 500 milioni di franchi.

Art. 29 Misure di sicurezza

(art. 6 cpv. 3, 18 e 85 LSIn)

1 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutti i servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti minimi per i relativi livelli di sicurezza secondo l’articolo 17 LSIn.

2 Tiene conto dei requisiti per la sicurezza dei dati personali secondo la legislazione sulla protezione dei dati nonché di altre informazioni che la Confederazione è tenuta a proteggere in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

3 Per i mezzi informatici seguenti, l’efficacia delle misure di sicurezza deve essere verificata prima della messa in servizio, in caso di cambiamenti sostanziali dei rischi durante l’esercizio, però almeno ogni cinque anni:

a. mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione elevata» che vengono impiegati per adempiere compiti che riguardano più autorità o dipartimenti;

b. mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione molto elevata».

4 I dipartimenti e la Cancelleria federale inseriscono i loro mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione molto elevata» nella loro gestione della continuità.

Art. 30 Sicurezza durante l’esercizio

(art. 19 LSIn)

1 Le unità amministrative assicurano che le responsabilità per la sicurezza informatica a livello operativo siano definite negli accordi di progetto e di prestazione stipulati con i fornitori interni di prestazioni.

2 I fornitori interni di prestazioni mettono a disposizione delle unità amministrative, della Cancelleria federale, dei dipartimenti e del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni le informazioni di cui necessitano per garantire la sicurezza delle informazioni.

3 Garantiscono di disporre delle capacità necessarie in termini finanziari e di personale per l’individuazione tempestiva, l’analisi tecnica e la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza che riguardano loro o, nel quadro degli accordi di cui al capoverso 2, i loro beneficiari di prestazioni.

4 Vigilano sull’utilizzo della loro infrastruttura informatica e la monitorano regolarmente alla ricerca di minacce e vulnerabilità tecniche. Possono incaricare terzi del monitoraggio.