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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

Art. 23 Accreditamento in materia di sicurezza di mezzi informatici

(art. 83 cpv. 1 lett. e LSIn)

1 I mezzi informatici sono soggetti ad accreditamento in materia di sicurezza prima di essere messi in servizio se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a. vengono impiegati per compiti che riguardano più uffici in cui vengono trattate informazioni classificate «segreto»;

b. vengono impiegati per compiti che riguardano più autorità o dipartimenti in cui vengono trattate informazioni classificate «confidenziale»;

c. l’accreditamento in materia di sicurezza è necessario per la collaborazione a livello internazionale.

2 L’accreditamento in materia di sicurezza dimostra che i mezzi informatici soddisfano i requisiti minimi di sicurezza per il relativo livello di classificazione e che i rischi residui sono sostenibili secondo lo stato della tecnica.

3 In caso di cambiamenti sostanziali riguardo ai rischi o di cambiamenti sostanziali del mezzo informatico l’accreditamento viene ripetuto.

4 Se non è possibile rilasciare l’accreditamento in materia di sicurezza poiché il mezzo informatico non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza, è il Consiglio federale a decidere in merito ai rischi residui.

5 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni svolge i compiti seguenti:

a. rilascia l’accreditamento in materia di sicurezza dopo aver consultato il servizio crittografico dell’esercito nonché i servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d OOAPub11;

b. esclusivamente per sistemi militari può delegare la competenza per l’accreditamento in materia di sicurezza all’Aggruppamento Difesa.

6 Il [dipartimento competente] definisce la procedura di accreditamento in materia di sicurezza e tiene conto degli standard internazionali in materia.

Art. 24 Protezione in caso di pericolo per le informazioni classificate

(art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LSIn)

1 Chiunque constata che le informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state usate in modo abusivo oppure che le informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, è tenuto ad adottare le necessarie misure di protezione.

2 Avvisa senza indugio il servizio incaricato della classificazione e gli organi di sicurezza competenti.

11 RS 172.056.15