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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le unità amministrative assicurano che questi costi vengano considerati in maniera adeguata e riportati in sede di pianificazione.
3 Per il rilascio e il recapito delle attestazioni di sicurezza nel contesto internazionale secondo l’articolo 30 OCSP20 a persone che non svolgono un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riscuote un emolumento pari a 100 franchi.
Art. 43 Valutazione
(art. 88 LSIn)
Sei anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza e successivamente ogni dieci anni il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni richiede al Controllo federale delle finanze una valutazione della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.
Sezione 9: Trattamento di informazioni e di dati personali
Art. 44 In generale
1 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 nonché gli organi di sicurezza della Confederazione possono trattare le informazioni opportune per garantire la sicurezza delle informazioni, compresi i dati personali.
2 Possono scambiare tra loro informazioni, compresi dati personali, di cui al capoverso 1 nonché con organizzazioni nazionali, internazionali ed estere di diritto pubblico e privato se
a. non vengono violati gli obblighi del segreto legali o contrattuali; e
b. vengono rispettate le direttive della legislazione federale sulla protezione dei dati.
3 Se è necessario per gestire un incidente legato alla sicurezza o una lacuna in materia di sicurezza possono trattare o scambiare tra loro anche dati personali particolarmente degni di protezione concernenti l’identità o gli atti di persone che sono o potrebbero essere coinvolte nell’incidente o interessate dall’incidente.
Art. 45 Applicazione SGSI
1 Per la gestione della sicurezza delle informazioni le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 possono utilizzare un sistema d’informazione (applicazione SGSI).
2 Nell’applicazione SGSI possono trattare tutte le informazioni relative alla gestione della sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza nonché i dati particolarmente degni di protezione di cui all’articolo 44 capoverso 3.
3 Possono collegare le loro applicazioni SGSI e scambiare tra loro informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza delle informazioni tramite interfacce automatizzate.