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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione
f. vigilano sulla pianificazione della formazione e della sensibilizzazione secondo l’articolo 11 e propongono al responsabile della sicurezza di svolgere misure supplementari di formazione e di sensibilizzazione;
g. fanno domanda per avviare la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende del …16;
h. coordinano la notifica e la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza nell’unità amministrativa nonché presso terzi incaricati;
i. redigono il piano annuale di controllo e di audit e lo presentano al responsabile della sicurezza per l’approvazione;
j. su incarico del responsabile della sicurezza possono controllare o far controllare la gestione delle informazioni in postazioni di lavoro aperte, condivise o non chiudibili a chiave e nei mezzi informatici dell’unità amministrativa;
k. informano il responsabile della sicurezza su base semestrale in merito allo stato della sicurezza delle informazioni.
Art. 38 Sicurezza delle informazioni nei servizi standard
(art. 7 cpv. 1 LSIn)
1 Il delegato TDT è competente per la garanzia della sicurezza delle informazioni nei servizi standard secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera e OTDI17.
2 Designa un incaricato della sicurezza delle informazioni o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni e il supplente o i supplenti.
3 L’incaricato della sicurezza delle informazioni si occupa dei compiti di cui all’articolo 37 capoverso 2 per i servizi standard e informa l’Amministrazione federale e l’esercito in merito ai rischi.
Art. 39 Responsabilità in materia di sicurezza dei dipartimenti
(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)
1 I dipartimenti sono responsabili della gestione e della vigilanza sulla sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.
2 In tale contesto si occupano in particolare dei compiti seguenti:
a. determinano la politica in materia di sicurezza delle informazioni e l’organizzazione in materia di sicurezza del dipartimento, compresa la direzione specialistica degli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative;
b. emanano le istruzioni necessarie e vigilano sull’attuazione;
c. vigilano sul SGSI delle unità amministrative e rilevano gli indicatori necessari a tale scopo;