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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

Art. 41 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle

informazioni

(art. 7 cpv. 1 e 83 LSIn)

1 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni ha i seguenti compiti per l’Amministrazione federale e per l’esercito:

a. elabora strategie relative a temi rilevanti sotto il profilo della sicurezza;

b. può richiedere informazioni riguardo a progetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza, prendere posizione al riguardo e richiedere modifiche;

c. partecipa alla formazione dell’organizzazione di sicurezza;

d. mette a disposizione modelli e strumenti ausiliari.

2 Per valutare e migliorare lo stato della sicurezza delle informazioni della Confederazione può cercare minacce tecniche o vulnerabilità nell’infrastruttura informatica dell’Amministrazione federale e dell’esercito o in Internet; può incaricare altri servizi dell’Amministrazione federale o dell’esercito nonché terzi di tale attività.

3 Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nonché all’articolo 83 capoverso 1 LSIn consulta la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni.

4 Nel contesto internazionale rappresenta la Svizzera in veste di autorità di sicurezza nazionale e svolge i seguenti compiti:

a. elabora i trattati internazionali di cui all’articolo 87 LSIn e vigila sulla loro attuazione;

b. assicura che gli incidenti legati alla sicurezza che riguardano informazioni classificate di Stati partner vengano chiariti in maniera adeguata;

c. può eseguire i controlli previsti dai trattati internazionali o commissionarli;

d. rappresenta la Svizzera in organi specializzati internazionali;

e. autorizza l’accoglienza di persone dall’estero che si recano in Svizzera per progetti classificati nonché l’invio di persone che si recano all’estero per progetti classificati;

f. rilascia le attestazioni nel contesto internazionale secondo l’articolo 30 OCSP19.

5 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni è attribuito al [dipartimento competente].

Sezione 8: Costi e valutazione

Art. 42 Costi

1 I costi per la sicurezza delle informazioni sostenuti a livello decentralizzato fanno parte dei costi dei progetti e di quelli di esercizio.

19 RS ...