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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

Art. 34 Misure di protezione fisica

(art. 22 LSIn)

1 Previa consultazione dei servizi dell’Amministrazione federale e dell’esercito competenti per la sicurezza degli oggetti, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutti i servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti le misure minime necessarie per la protezione fisica di informazioni e mezzi informatici.

2 In tale contesto tiene conto:

a. dell’intero ciclo di vita delle informazioni e dei mezzi informatici;

b. dei requisiti specifici per il posto di lavoro; e

c. delle strategie direttrici e dei schemi direttori dell’Amministrazione federale e dell’esercito.

Art. 35 Zone di sicurezza

(art. 23 e 85 LSIn)

1 Le unità amministrative possono istituire le seguenti zone di sicurezza:

a. zona di sicurezza 1: i locali e i settori in cui sono trattate frequentemente informazioni classificate «confidenziale» o sono impiegati mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;

b. zona di sicurezza 2: i locali e i settori in cui sono trattate frequentemente informazioni classificate «segreto» o sono impiegati mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata».

2 I locali e i settori secondo il capoverso 1 sono considerati come zona di sicurezza soltanto se il servizio competente per la sicurezza degli oggetti dell’Amministrazione federale o dell’esercito prima della messa in servizio e successivamente almeno ogni cinque anni conferma che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti.

3 Dopo aver consultato i servizi competenti per la sicurezza degli oggetti dell’Amministrazione federale e dell’esercito, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutti i servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti di sicurezza per le zone di sicurezza e la loro istituzione.

Sezione 7: Organizzazione di sicurezza

Art. 36 Responsabili della sicurezza della Cancelleria federale e delle unità

amministrative

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

1 Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata sono responsabili della sicurezza nel loro settore di competenza.