Progetto
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21 Direttive concernenti il trattamento
(art. 6 cpv. 2, 84 cpv. 1 e 85 LSIn)
1 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte valide per tutti i servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 concernenti il trattamento di informazioni classificate e i requisiti organizzativi, tecnici, edili e riguardanti il personale per la loro protezione.
2 Consulta in via preliminare i seguenti servizi:
a. il servizio crittografico dell’esercito;
b. i servizi competenti per l’acquisto di beni nell’ambito della crittologia secondo
l’articolo 10 capoverso 1 lettera d OOAPub10; e
c. i servizi competenti per la sicurezza degli oggetti dell’Amministrazione federale
e dell’esercito.
3 Tiene conto degli standard internazionali in materia.
4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento degli affari classificati del Consiglio federale.
5 Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall’estero avviene secondo le prescrizioni che corrispondono al livello di classificazione estero. Sono fatte salve prescrizioni divergenti di un trattato internazionale secondo l’articolo 87 LSIn.
Art. 22 Misure di sicurezza specifiche all’impiego
(art. 6 cpv. 2 e 85 LSIn)
1 Se le informazioni classificate vengono trattate nel quadro di un impiego o di un’operazione e sono accessibili soltanto a una cerchia di utenti chiusa e determinabile in maniera inequivocabile, le seguenti persone possono decidere prescrizioni per operazioni o impieghi specifici dopo aver consultato il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni:
a. il direttore dell’Ufficio federale di polizia;
b. il direttore del SIC;
c. il capo dell’esercito;
d. il capo del Comando Operazioni;
e. il direttore dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
2 I servizi di cui al capoverso 1 fanno in modo che sia possibile individuare in modo equivocabile se si applicano le prescrizioni relative al trattamento semplificato.
3 Al di fuori della cerchia di utenti nonché per la conservazione in vista dell’archiviazione si applicano le direttive concernenti il trattamento secondo l’articolo 21.