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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»

6 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni valuta il rischio e la necessità di sostegno insieme all’unità amministrativa interessata.

7 Nei casi di cui al capoverso 5, d’intesa con l’unità amministrativa interessata e il dipartimento interessato può assumere la direzione della gestione dell’incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza. In tale contesto ha i compiti e le competenze seguenti:

a. può obbligare le unità amministrative, i fornitori di prestazioni e i terzi interessati a comunicare loro tutte le informazioni necessarie;

b. può disporre misure immediate;

c. può impiegare specialisti esterni a scopo di sostegno;

d. informa la direzione delle unità amministrative e dei dipartimenti interessati in merito all’andamento.

8 Se dopo un incidente legato alla sicurezza o una lacuna in materia di sicurezza la sicurezza delle informazioni è stata ripristinata e se i lavori successivi necessari nonché il loro finanziamento sono definiti, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni ritrasferisce la direzione per l’ulteriore trattamento all’unità amministrativa interessata.

Art. 13 Pianificazione dei controlli e degli audit

(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. c LSIn)

1 All’interno di un piano annuale dei controlli e degli audit le unità amministrative e i dipartimenti stabiliscono le modalità con cui verificano in base ai rischi il rispetto delle prescrizioni secondo la presente ordinanza e l’efficacia delle misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza nonché presso terzi incaricati.

2 Gli audit presso terzi che dispongono di una dichiarazione di sicurezza aziendale di cui all’articolo 61 LSIn devono essere coordinati con il servizio specializzato per la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui all’articolo 51 capoverso 2 LSIn.

3 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni rileva il fabbisogno di controlli e di audit per garantire la sicurezza delle informazioni di tutta l’Amministrazione federale e dell’esercito e lo comunica al Controllo federale delle finanze.

Art. 14 Rapporti

(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. h LSIn)

1 Ogni anno i dipartimenti e la Cancelleria federale redigono un rapporto destinato al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in merito allo stato della sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.

2 Rilevano le informazioni necessarie a tale scopo presso le unità amministrative e i loro fornitori di prestazioni.

3 Ogni anno il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni redige un rapporto destinato al Consiglio federale in merito allo stato della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.