Progetto
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni «%ASFF_YYYY_ID»
2 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni decide in merito a modifiche di direttive e di deroghe autorizzate secondo il capoverso 1.
3 Le direttive relative alla protezione delle informazioni emanate dalla Conferenza dei segretari generali o dall’organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per cinque anni al massimo dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4 Le unità amministrative e la Cancelleria federale devono creare il loro SGSI al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
5 L’accreditamento in materia di sicurezza secondo l’articolo 23 non viene svolto per mezzi informatici che:
a. sono in uso prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza;
b. sono in fase di sviluppo al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, qualora comportasse un onere sproporzionato.
Art. 49 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il … 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, …
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr