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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

d. la conoscenza dell’organizzazione di sicurezza nonché delle persone di contatto in caso di domande relative alla sicurezza delle informazioni;

e. i compiti di controllo dei superiori;

f. l’attuazione della sicurezza delle informazioni nei progetti e nell’attività operativa.

3 Le unità amministrative, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni provvedono a sensibilizzare periodicamente i collaboratori di tutti i livelli in merito ai rischi legati alla sicurezza delle informazioni.

4 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni assicura il coordinamento e realizza ausili per le attività di formazione e di sensibilizzazione.

Art. 12 Gestione degli incidenti

(art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 1 LSIn)

1 D’intesa con i loro fornitori di prestazioni, le unità amministrative stabiliscono come notificare e gestire gli incidenti legati alla sicurezza e le lacune in materia di sicurezza. Stabiliscono chi decide in merito a misure immediate.

2 I fornitori di prestazioni notificano senza indugio alle unità amministrative beneficiarie delle loro prestazioni gli incidenti legati alla sicurezza e le lacune in materia di sicurezza individuati che li riguardano e forniscono loro sostegno nella gestione.

3 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può fornire sostegno alle unità amministrative e ai dipartimenti nella gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza.

4 Quando si tratta di gestire incidenti legati alla sicurezza le unità amministrative verificano se occorre effettuare una notifica all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legislazione sulla protezione dei dati.

5 Informano senza indugio il loro dipartimento e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in merito all’incidente legato alla sicurezza o alla lacuna in materia di sicurezza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a. potrebbe essere compromesso il funzionamento dell’Amministrazione federale o dell’esercito;

b. è interessato un mezzo informatico del livello di sicurezza «protezione elevata» o «protezione molto elevata»;

c. potrebbero essere interessati diversi dipartimenti;

d. potrebbe essere minacciata la protezione di informazioni classificate di uno Stato o di un’organizzazione internazionale con il quale o la quale il Consiglio federale ha concluso un trattato internazionale secondo l’articolo 87 LSIn;

e. l’incidente legato alla sicurezza o la lacuna in materia di sicurezza potrebbe avere un’importanza politica elevata;

f. l’incidente legato alla sicurezza o la lacuna in materia di sicurezza richiede misure che vanno oltre la procedura di cui al capoverso 1.