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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

Art. 46 Servizi di modulistica elettronica

1 Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può gestire servizi di modulistica elettronica e collegarli con la sua applicazione SGSI per i seguenti scopi:

a. per la gestione dei viaggi secondo l’articolo 41 capoverso 4 lettera e;

b. per il rilascio e il recapito delle attestazioni di sicurezza nel contesto internazionale secondo l’art. 30 OCSP21;

c. per il rilascio e il recapito delle attestazioni internazionali di sicurezza aziendale di cui all’articolo 66 LSIn.

2 Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 1 possono essere trattati dati personali secondo l’allegato 2. Questi dati possono essere conservati al massimo per 10 anni.

3 Le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoversi 1–3 possono gestire servizi di modulistica elettronica per notificare incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza e collegarli con la loro applicazione SGSI.

4 Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 3 possono trattare dati personali, compresi dati personali particolarmente degni di protezione secondo l’articolo 44 capoverso 3 necessari per gestire incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza.

5 I dati di cui al capoverso 4 devono essere cancellati immediatamente dopo l’invio della notifica dal servizio di modulistica. Possono essere salvati temporaneamente per al massimo 24 ore prima dell’invio della notifica.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 Sono abrogate le seguenti ordinanze:

a. l’ordinanza sui ciber-rischi del 27 maggio 202022;

b. l’ordinanza sulla protezione delle informazioni del 4 luglio 200723.

2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 48 Disposizioni transitorie

1 Le direttive relative alla sicurezza informatica emanate dal Centro nazionale per la cibersicurezza e le deroghe da esso autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per al massimo sei anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

21 RS 128.xxx

22 [RU 2020 2107, 2020 5871, 2021 132]

23 [RU 2007 3401, 2010 3207, 2013 1341, 2014 3543, 2016 1785, 2017 7391, 2020 6011]