Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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dall’introduzione dell’obbligo di documentazione (2015), con l’indicazione dell’ora di carico e scarico. Per una migliore tracciabilità dei trasporti di animali durante il viaggio, ad esempio in occasione di controlli del traffico stradale, è opportuno che l’autista annoti già prima della partenza l’ora di carico sul documento di accompagnamento. Ciò viene ora stabilito nell’articolo 152 cpv. 1bis.
Art. 160
Cpv. 5: il termine tedesco per «selvaggina d’allevamento» viene adattato alla terminologia utilizzata in altre atti normativi in materia veterinaria («Gehegewild» invece di «Zuchtschalenwild», cfr. ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, OMCC; RS 817.190).
Art. 167
Cpv. 4: per non dover ribaltare il pollame, in particolare i polli da ingrasso, dalle casse di trasporto, gli animali vengono storditi direttamente al loro interno tramite nuovi sistemi di stordimento a gas. Per garantire uno stordimento rapido e corretto, è necessario che le casse siano ben permeabili all’aria. Tutti i sistemi disponibili sul mercato europeo sono dotati di casse di trasporto con fondo perforato. Questi sistemi riducono la necessità di manipolare gli animali (non è necessario scaricarli né sospenderli come per l’elettronarcosi in un bagno d’acqua) e ne aumentano dunque il benessere. L’ulteriore permeabilità all’aria migliora anche la ventilazione durante il trasporto. Per l’USAV, ciò compensa il fatto che gli escrementi possono passare attraverso il fondo delle casse e raggiungere i contenitori sottostanti: attraverso la struttura delle casse e la gestione dell’alimentazione degli animali, è necessario fare attenzione a limitare la fuoriuscita di escrementi verso le casse sottostanti. Inoltre, i fori di aerazione del fondo devono essere tali da impedire agli animali di ferirsi durante il trasporto (art. 167 cpv. 1 lett a). Nella versione francese è stato apportato anche un minimo adeguamento redazionale.
Art. 179a
Cpv. 1: nelle versioni tedesca e francese viene effettuata un’armonizzazione dei termini. Inoltre, i metodi di stordimento consentiti devono essere adattati alle più recenti conoscenze scientifiche:
- Lett. c: per suini: la formulazione va estesa per consentire eventuali miscele di gas più adatte allo
stordimento rispetto alla CO2. La CO2 non è più esplicitamente indicata come idonea, in quanto si tratta di un metodo ancora attuale ma sempre più controverso.
- Lett. dbis: per lama e alpaca: i metodi di stordimento vengono esplicitamente fissati in conformità alla
comune prassi di esecuzione.
- Lett. e: per conigli: l’uso dell’elettronarcosi per i conigli è inappropriato e viene pertanto stralciato.
Questo metodo non viene più applicato in Svizzera.
- Lett. f: per pollame: i metodi sono stati adattati a quelli utilizzati per altre specie animali e sono stati
ampliati per includere lo stordimento con LAPS (low atmosphere pressure stunning, stordimento mediante bassa pressione atmosferica), approvato da alcuni anni anche nell’UE.
- Lett. h: per selvaggina d’allevamento: adeguamento del termine con altri atti normativi in materia
veterinaria.
- Lett. j: per decapodi: La distruzione meccanica del cervello non è più considerata conforme al be-
nessere degli animali e pertanto viene stralciata.
Art. 179b
La disposizione secondo cui i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro durante lo stordimento con una miscela di gas è stata eliminata dall’articolo 179a e spostata all’articolo 179b, che è più adatto ad accoglierla.
Art. 179d
Cpv. 1: viene apportata una precisazione tecnica: nella maggior parte dei casi, il dissanguamento riesce meglio incidendo i vasi sanguigni principali dell’area toracica.