Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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dimensioni per animali con altezza al garrese inferiore a 120 cm o superiore a 150 cm possono o devono essere adeguate di conseguenza. L’osservazione viene spostata nell’intestazione della tabella per sottolineare l’indipendenza dall’applicabilità dei periodi di transizione. L’osservazione 3 specifica per quali stalle è richiesta un’altezza al garrese di 120130 cm o 140150 cm per le vacche.

Ciò chiarisce l’intenzione di chi ha emanato l’ordinanza al momento della pubblicazione. In particolare, anche per le stalle che non hanno dimensioni inferiori ai valori di cui all’allegato 5 numero 48 OPAn e che quindi non hanno dovuto avvalersi del periodo transitorio di cinque anni, vanno aumentate le dimensioni per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm. Le dimensioni si applicano agli animali con un’altezza al garrese di 145± 5 cm. In questo modo, è già esplicitamente indicato nell’osservazione 3 dell’ordinanza previgente che le dimensioni nella tabella si applicano ad animali con un’altezza al garrese di 120–150 cm. Per contro, ne consegue che non vanno applicate agli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm. Pertanto, non si applica agli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm nemmeno la disposizione provvisoria di cui all’allegato 5, punto 48, che si riferisce alle dimensioni concrete. Per concludere, ciò significa che per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm, le stalle devono essere adattate senza disposizioni transitorie (ampliamento rispetto alle dimensioni attualmente applicabili). L’interpretazione dell’osservazione 3, secondo cui non è necessario adattare le stalle che non scendono al di sotto dei limiti stabiliti nell’allegato 5 numero 48 si applica quindi solo agli animali con un’altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali con un’altezza al garrese superiore a 150 cm, tuttavia, il legislatore ha stabilito che le dimensioni devono essere aumentate (senza disposizioni transitorie). Questa interpretazione viene esplicitamente chiarita separando l’osservazione 3 dell’ordinanza previgente.

Tabella 3 (nuova colonna)

Negli ultimi tre anni, il peso vivo medio dei suini alla macellazione è salito a oltre 110 kg. Ciò causa problemi nell’allevamento: visto che alla fine dell’ingrasso questi suini rientrano nella categoria 110–160 kg, conformemente all’OPAn occorrerebbe mettere loro a disposizione una superficie nettamente più grande per soli pochi giorni. Pertanto, nella tabella 3 dell’allegato 1 OPAn viene stata aggiunta una nuova categoria per i suini di 110–130 kg, con requisiti per la superficie totale e la superficie di riposo per ogni animale. Il requisito relativo alla larghezza del trogolo resta invariato, poiché non è limitante per soddisfare i requisiti maggiori di superficie visto che i suini vengono estratti dai box per la macellazione.

Tabella 3 e osservazioni sulla tabella 3 numeri 3a e 8a

Osservazione 3a: le superfici occupate dalle attrezzature per il foraggiamento come mangiatoie e impianti meccanici di foraggiamento non sono percorribili dagli animali e non possono essere utilizzate come giaciglio o come superficie per fare movimento o altre attività. Pertanto, questa osservazione stabilisce ora che le superfici sottostanti le strutture per il foraggiamento non possono essere conteggiate nel calcolo delle superfici minime secondo l’allegato 1 tabella 3.

Osservazione 8a: l’osservazione stabilisce che la superficie di riposo dei box può essere ridotta tramite pareti amovibili. Nell’applicazione sono emerse incertezze su quanto possa essere ridotta l’area di riposo per i suini di 25–60 kg. Pertanto, ora si specifica che nei box con pareti amovibili per suini fino a 40 kg di peso deve essere disponibile una superficie di riposo di almeno 0,3m2per capo.

Tabella 4, numero 23:

poiché le pecore mangiano generalmente tutte insieme, è necessaria una posta di foraggiamento per singolo capo. A differenza della larghezza della posta di foraggiamento necessaria per capo, questa informazione finora mancava, per cui vi era incertezza nell’applicazione.

Tabella 9-1 numeri 123 e 141, 2 e 3 e osservazioni 6, 7a e 8

Numero 123: alla tabella vengono aggiunte le dimensioni di 50 cm per l’altezza libera sopra i posatoi vengono (e di conseguenza esse vengono eliminate dall’articolo 34a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), in quanto l’altezza libera sopra i posatoi e le superfici grigliate (cfr. n. 141) è ugualmente importante per la circolazione degli animali. Inoltre, viene utilizzato in modo uniforme il termine «altezza libera».

Osservazione 6: al di sopra delle superfici grigliate e (come novità in questa revisione) sopra i posatoi è prescritta un’altezza libera di 50 cm per consentire agli animali di circolare senza ostacoli. All’interno