Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Lett. i: Il riferimento alle disposizioni pertinenti deve essere adattato a causa della suddivisione dell’articolo 203.
Art. 211a
Cpv. 1: le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 13 della LPAn (commercio) e degli articoli 89 (detenzione privata di animali selvatici) e 90 (detenzione commerciale di animali selvatici) possono essere concesse provvisoriamente se la formazione specialistica non legata a una professione richiesta non è ancora stata ancora completata e il periodo di pratica deve essere svolto nella propria azienda (cfr. anche art. 198c). Il requisito è che la formazione specialistica non legata a una professione debba essere completata entro due anni.
Cpv. 2: poiché la concessione di autorizzazioni di detenzione provvisorie per i detentori di animali che non hanno ancora completato la formazione prescritta comporta un rischio non trascurabile per le autorità di controllo, in questi casi dovrebbe essere possibile richiedere il pagamento di una cauzione. Se la formazione non viene completata come prescritto, è necessario coprire l’onere finanziario che ne deriva. I Cantoni possono quindi subordinare l’autorizzazione provvisoria al pagamento di una cauzione che copra i costi delle misure necessarie nel caso in cui il requisito non sia soddisfatto o non sia soddisfatto in tempo.
Art. 225c
Cpv. 1: è previsto un periodo di transizione di quindici anni per gli allevamenti che già utilizzano un sistema che funge da balia artificiale per i lattonzoli. Questo arco di tempo consente di ammortizzare l’investimento corrispondente.
Cpv. 2: i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica avranno un anno di tempo per soddisfare i nuovi requisiti per i nascondigli per topi, ratti e criceti, in conformità con l’allegato 3.
Cpv. 3: un nuovo requisito per i centri di detenzione di animali da laboratorio che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure di riduzione è che è necessario disporre preventivamente di un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali. I centri di detenzione di animali da laboratorio che allevavano o detengono un numero maggiore di animali in base alla legge precedente hanno un anno di tempo per adeguarsi o ridurre il numero di animali di conseguenza.
Cpv. 4: ora gli incaricati della protezione degli animali devono controllare le domande per verificare la presenza di requisiti specifici per le autorizzazioni. Le loro competenze vengono dunque estese. Per l’attuazione di questo requisito viene concesso un periodo transitorio di un anno, al fine di dare alle istituzioni il tempo necessario per organizzare e comunicare le nuove modalità di esame.
Cpv. 5: finora, qualsiasi formazione nel settore professionale « agricoltura e relative professioni» è stata considerata formazione agricola; anche la formazione senza riferimento specifico alla detenzione di animali. Le persone che esercitano un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola possono continuare a esercitare la loro attività anche se la loro formazione non soddisfa i nuovi requisiti.
Cpv. 6: Chi offre formazioni ai sensi dell’articolo 197 deve ora soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a. Deve cioè essere un’istituzione di diritto pubblico, un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un’associazione professionale. Le altre organizzazioni devono dimostrare di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure edu-Qua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Per dare a queste organizzazioni il tempo sufficiente per conformarsi a questo requisito, è previsto un periodo transitorio di 2 anni.
Allegato 1
Tabella 1, intestazione e osservazioni sui numeri 1a e 3
Nell’intestazione della tabella 1 le dimensioni vengono espresse in modo più semplice (ad es. 125 ± 5 cm diventa «da 120 a 130 cm»).
L’osservazione 3 dell’ordinanza previgente trattava due aspetti che ora vengono separati in due osservazioni, in quanto hanno dato luogo a malintesi nella prassi. Nell’osservazione 1a si aggiunge che le 19/26