Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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necessarie per l’esercizio di un’attività commerciale con gli animali, ad esempio la cura degli zoccoli. La persona responsabile dell’azienda deve disporre della qualifica necessaria per l’accudimento di tale effettivo o per l’offerta dei servizi.
Cpv. 2: viene creata la possibilità di completare parte del periodo di pratica nella propria azienda con una persona esterna professionalmente qualificata (tutore). Il DFI disciplina i dettagli. La persona esterna deve disporre della qualifica necessaria per lo svolgimento dell’attività in questione.
Cpv. 3: la persona responsabile dell’accudimento degli animali o la persona esterna consultata (nel caso di programmi di tutoraggio) deve fornire istruzioni direttamente al tirocinante.
Art. 199
Cpv. 1: anche quella per i formatori di detentori per animali è una formazione specialistica non legata a una professione, ma non si tratta di una formazione ai sensi dell’articolo 197, bensì dell’articolo 203a. Pertanto, l’articolo 199 capoverso 1 non fa più riferimento all’articolo 197, ma parla in termini generali di «formazioni specialistiche non legate a una professione». In questo modo si include anche la formazione ai sensi dell’articolo 203a.
Art. 199a
I criteri e la procedura di riconoscimento per le formazioni specialistiche non legate a una professione e i corsi ai sensi degli articoli 198 capoverso 2 vengono specificati e disciplinati in un nuovo articolo 199a (finora art. 200).
I capoversi 1 e 2 corrispondono a quanto disciplinato nell’articolo 200 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza previgente.
Cpv. 3: nella prassi è stato dimostrato che le organizzazioni certificate offrono formazioni di qualità superiore rispetto alle altre. Pertanto, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle autorità cantonali di esecuzione, delle organizzazioni di formazione, della SEFRI e dell’USAV ha elaborato misure per migliorare la formazione nel campo della protezione degli animali.
Come accadeva in precedenza per i corsi per formatori, tutte le formazioni specialistiche non legate a una professione (di cui all’art. 197 e 203a) ora possono essere offerte solo da: un istituto di diritto pubblico (per es. scuole agricole), un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 21001:2018 oppure eduQua:2021 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. Ora viene esplicitamente menzionata la possibilità di formazione da parte di associazioni professionali (ad esempio, l’Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, Schweizerischer Verband für Bildung in Tierpflege, SVBT) (cfr art. 198a). Per le formazioni specialistiche non legate a una professione, si specifica quindi che la domanda di riconoscimento deve contenere anche la prova di una certificazione (compreso il rapporto dell’organismo di certificazione). È necessario inoltre un regolamento d’esame e del periodo di pratica; cosa che finora veniva comunque già richiesta ed esaminata dall’USAV. Viene ora creata la base esplicita per tale prescrizione.
Cpv. 4: è ora previsto che eventuali carenze gravi emerse in occasione delle visite effettuate presso l’azienda dell’ente di formazione oppure presso le detenzioni durante la formazione possono costituire un motivo di rifiuto della domanda di riconoscimento. Se negli ultimi sei mesi l’azienda non è stata ispezionata dal servizio veterinario, l’ente di formazione deve richiedere al servizio veterinario cantonale un’ispezione, che sarà fatturata in base alle disposizioni cantonali di disciplinamento delle tasse.
Cpv. 5: la disposizione corrisponde allʼarticolo 200 capoverso 3 dell’ordinanza previgente.
Cpv. 6: questo paragrafo corrisponde al precedente articolo 200 capoverso 4 e viene chiarito nel senso che, al momento del rinnovo del riconoscimento dei corsi di formazione dopo cinque anni, viene verificato anche se sono stati rispettati i requisiti di formazione continua per le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall’USAV (art. 190 cpv. 1 lett. c).
Art. 200
Le misure in caso di carenze sono ora riportate in un articolo separato. La disposizione corrisponde al precedente articolo 200 capoversi 4 e 6. Si stabilisce inoltre che le carenze in materia di protezione degli animali possono comportare la revoca del riconoscimento anche per le detenzioni nelle quali si 17/26