Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) deve essere titolare della patente di commerciante del bestiame. Questo requisito non riguarda i macellai che acquistano animali esclusivamente per macellarli nella propria azienda. Si tratta di un allineamento con l’articolo 34 capoverso 1 OFE.
Art. 114
Cpv. 1: è necessario non soltanto designare la supplenza del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, ma anche garantirla, vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla gestione centro di detenzione di animali da laboratorio devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento.
Cpv. 2 lett. f: il numero di animali da laboratorio prodotti, allevati e tenuti dovrebbe essere il più ridotto possibile (art. 118a cpv. 1; cfr. anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?»). Nel caso di linee o ceppi con mutazioni patologiche cui aggravio non può essere contenuto con misure di riduzione dello stesso, il numero di animali allevati deve essere conforme al numero di animali necessari per gli esperimenti (art. 118a cpv. 2). L’attuazione di questo principio spetta alla direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio, che è responsabile della detenzione e dell’allevamento dal punto di vista della protezione degli animali.
Art. 117
Cpv. 1: non sono tollerate in generale fonti di luce con tremolio, visto che si suppone che siano percepite come fastidiose dagli animali.
Art. 118a
Si veda anche il postulato Maya Graf 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?». La riduzione del numero di animali conformemente al principio delle 3R viene fissata anche per l’allevamento e la detenzione di animali da laboratorio.
Cpv. 1: in generale, e indipendentemente dal fatto che gli animali possano avere o meno mutazioni patologiche, l’allevamento e la detenzione devono essere limitati al minor numero possibile di animali e gli allevamenti devono essere pianificati e organizzati in modo da produrre il minor numero possibile di animali in eccesso che non possono essere utilizzati negli esperimenti. È necessario compiere tutti gli sforzi per evitare che vi siano animali in eccesso. A tal fine, si dovrebbe ricorrere alla possibilità di preservare il materiale genetico, ad esempio con la crioconservazione, al fine di interrompere l’allevamento, ma di avere materiale genetico a disposizione in caso di necessità successiva.
Soprattutto per motivi legati alla genetica, non sempre il minor numero possibile di animali allevati o tenuti può essere equivalente al numero di animali necessari per gli esperimenti, in quanto l’allevamento di animali da esperimento può produrre individui non portatori del tratto desiderato e quindi non utilizzabili. In questo contesto, con il minor numero possibile di animali si intende quello che è inevitabile in considerazione del quadro giuridico in materia di biologia/genetica per la produzione degli animali necessari per gli esperimenti. Questo principio si applica a tutti gli animali da esperimento da allevare, indipendentemente dalla specie o dal genotipo. Poiché la rilevanza della protezione degli animali è ancora maggiore nel caso di linee con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure per ridurlo, per l’allevamento e la detenzione è necessario possedere anche un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali, (art. 118a cpv. 2).
Cpv. 2: per le linee e i ceppi in cui la modificazione genetica produce animali con aggravi che non possono essere ridotti con adeguate misure (condizioni di detenzione, esclusione di determinati genotipi dall’allevamento, detenzione solo fino a una certa età, ecc.), il numero di animali allevati o tenuti in qualsiasi momento deve essere giustificato dal numero di animali approvati per gli esperimenti autorizzati. Ciò significa che gli animali possono essere tenuti o allevati solo se il loro numero è giustificato da una (o più) autorizzazioni per eseguire esperimenti.
Con questi requisiti si mira a garantire che l’utilizzo a fini sperimentali di animali che presentano sofferenze, danni o dolori di origine genetica generi un potenziale vantaggio in termini di conoscenza o un beneficio e che venga allevato solo il numero di animali necessario per l’esperimento in questione.
La decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi di cui all’articolo 127 entra quindi in vigore solo dopo l’ottenimento di un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali. Tale riserva deve essere inserita nella decisione di cui all’articolo 127. 10/26