Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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che la verifica delle competenze pratiche è necessaria solo se anche l’anestesia viene effettuata dal detentore, ma non è così.
Cpv. 3: nell’ambito di uno studio di Vetsuisse (2017) sulla qualità dell’anestesia del durante la decornazione dei capretti da parte di detentori esperti, sono state documentate 168 anestetizzazioni / decornazioni. Nel 43,5 % di questi interventi l’anestesia è risultata insufficiente, cioè i capretti hanno mostrato reazioni al contatto con il termocauterio. In un’anestesia su cinque sono state osservate reazioni di grado 3, vale a dire più di 6 movimenti e/o più di 6 vocalizzazioni. Sulla base di questi risultati e del nuovo disciplinamento della ketamina (da maggio 2019 considerata «sostanza controllata» secondo il diritto sugli stupefacenti), l’anestesia per la decornazione dei capretti può essere eseguita solo da un veterinario. Nella prassi, tale requisito viene già attuato dall’inizio del 2020.
Art. 36
Cpv. 3: nella versione francese viene migliorata la traduzione del termine «pascolo» («surface herbeuse» invece di «couverture herbeuse»).
Art. 40
Cpv. 1: nell’esecuzione dei requisiti di uscita regolare all’aperto, per i bovini tenuti legati vi è incertezza riguardo ai periodi di vegetazione e di foraggiamento invernale. L’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD; RS 910.13) definisce con esattezza questi periodi per il programma URA. Per armonizzare l’esecuzione, queste indicazioni esatte sono ora incluse nell’OPAn. La corrispondente disposizione dell’articolo 7a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1) è quindi stralciata.
Art. 47
Cpv. 1: i requisiti per il settore di riposo costituito da varie superfici e la percentuale di superficie perforata sono disciplinati nell’articolo 47 capoverso 1 OPAn e specificati dall’articolo 4 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici. La disposizione nell’ordinanza attuale dell’USAV è ora formulata in termini generali per tutte le categorie di suini, mentre l’articolo 47 capoverso 1 dell’ordinanza previgente elencava solo i suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori, ma non le scrofe e i suinetti nei box parto. Questa differenza viene eliminata nell’OPAn attuale non elencando più esplicitamente le diverse categorie e rendendo la disposizione applicabile in generale ai suini.
Art. 50a
In presenza di un elevato numero di esemplari nella cucciolata di un allevamento può accadere che il numero di lattonzoli per una scrofa superi il numero di capezzoli disponibili e che i lattonzoli in eccesso non possano essere distribuiti per compensazione su altre scrofe. Per questo motivo, sono stati sviluppati sistemi di stabulazione (cosiddette balie artificiali) che permettono di allevare senza la madre i lattonzoli svezzati precocemente. Studi scientifici hanno dimostrato che in questi sistemi di stabulazione i lattonzoli mostrano regolarmente disturbi comportamentali (movimento ritmico verso l’alto e verso il basso dell’addome sul corpo dei conspecifici). Le balie artificiali devono quindi essere considerate un espediente tecnico non rispettoso degli animali e non sono approvate nell’ambito della procedura di test e di approvazione degli impianti e dei sistemi di stabulazione fabbricati in serie. L’articolo 50a OPAn stabilisce ora che nelle prime due settimane di vita i lattonzoli non possono essere svezzati precocemente e allevati senza la madre. Fanno eccezione i casi singoli in cui la scrofa non è in grado di allevare i lattonzoli: in caso di morte prematura, di abbattimento per motivi di salute oppure in presenza di problemi di salute e dell’impossibilità di affidare i suinetti a un’altra scrofa.
Art. 59
Cpv. 3: la modifica fa seguito alla mozione Giacometti 22.3952 sul contatto sociale degli asini e dei loro incroci. Allo stesso tempo, viene eliminata la contraddizione tra l’attuale articolo 59 capoverso 3 OPAn (contatto sociale tra equidi consentito, sebbene asini e cavalli siano specie diverse) e l’articolo 13, secondo il quale le specie sociali devono avere contatti con i conspecifici.
Gli asini e i cavalli si differenziano per il loro comportamento sociale e la modifica proposta per il capoverso 3 tiene conto di questa situazione. Il comportamento sociale dei puledri è influenzato dalla madre, motivo per cui è possibile una detenzione dei muli con i cavalli e dei bardotti con gli asini. Per evitare casi di rigore, in singoli casi l’autorità cantonale può concedere un permesso di deroga a tempo 6/26