Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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determinato (di solito fino alla morte di uno degli animali), in particolare, per evitare di separare due animali di diversa specie tenuti a lungo in coppia.

Art. 60

Cpv. 2: la traduzione della versione francese viene corretta.

Art. 62

L’articolo 62 disciplina i requisiti delle misure per influenzare il comportamento di equidi. La disposizione si applica a qualsiasi interazione tra essere umano ed equino (cavallo, pony, asino, mulo e bardotto) durante l’utilizzo (cavalcata, guida, affondo, conduzione), l’addestramento, la correzione, l’allenamento o la manipolazione durante l’accudimento e la detenzione.

Le misure per influenzare il comportamento degli equidi devono essere adeguate alla situazione, direttamente correlate al comportamento degli animali e concludersi al raggiungimento dell’effetto desiderato o quando causano l’agitazione dell’animale. Si tratta di un principio generale nel trattamento degli equidi.

Art. 66

Cpv. 2: finora non era definito come doveva essere composta una lettiera adeguata per i volatili domestici. In linea di principio, deve essere asciutta e soffice, in modo da essere utilizzabile per gli animali. Inoltre, la lettiera fa parte della superficie calpestabile sulla quale, per definizione, non devono rimanere escrementi. Le superfici bagnate e/o incrostate non sono quindi considerate calpestabili, in quanto in questi casi questa condizione non è soddisfatta.

Cpv. 2bis: conformemente all’articolo 4 capoverso 2 OPAn, il manuale di controllo per galline ovaiole, pollastrelle e animali riproduttori prescrive che, per evitare il beccaggio delle piume e il cannibalismo, gli animali devono avere a disposizione ulteriori opportunità di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie (ad esempio balle di paglia). Con la presente modifica, la base giuridica specifica viene esplicitamente ancorata nell’ordinanza sulla protezione degli animali, aspetto di grande rilevanza in relazione al divieto di spuntatura del becco (art. 20 lett. a).

Cpv. 3: nella versione francese il termine «parents» è sostituito da «parentaux».

Cpv. 5: nell’allevamento di galline ovaiole e di linee parentali ovaiole e da ingrasso è prassi comune tenere i pulcini separatamente sul primo ripiano della voliera per i primi 14 giorni di vita. Poiché in questo periodo gli animali sono ancora molto giovani, si stabilisce che i requisiti minimi relativi a superficie, posatoi, foraggiamento e abbeveramento di cui all’allegato 1 possono essere adeguatamente ridotti. Deve essere tuttavia garantito l’accesso a tutte le risorse e agli elementi della struttura (superfici, posatoi, mangime, acqua) ad eccezione della lettiera.

Art. 69

Cpv. 3: viene aggiornata la definizione di cani di servizio. Il Corpo delle guardie di confine e le dogane fanno parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), pertanto non è necessario limitare l’appartenenza dei cani di servizio al Corpo delle guardie di confine.

Art. 76

Cpv. 3: si precisa che i Cantoni possono affidare a un’organizzazione esterna l’esecuzione della verifica per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’uso a scopi terapeutici di dispositivi sui cani (art. 76 cap. 3 OPAn), cosa che accade già nella prassi.

Art. 76a

Il contenuto dell’articolo 76a dell’ordinanza previgente viene ora spostato al nuovo articolo 76d.

Cpv. 1: questa disposizione contiene il divieto di importazione di cani con orecchie o coda recise già valido in precedenza.

Cpv. 2: è già prassi comune che, quando si importano cani con orecchie o coda recise, è necessario dimostrare che le orecchie o la coda sono state accorciate per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita.

Cpv. 3: con alcune precisazioni, la disposizione corrisponde allʼarticolo 22 capoverso 2 previgente.