Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Art. 182
Cpv. 3: nella versione francese il termine scelto per corsia (passage) viene adeguato all’ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac, RS 455.110.2) e quindi sostituito con «couloir d’acheminement».
Art. 190
Cpv.1 lett. e: tutte le persone che sono responsabili dell’accudimento degli animali in pensioni o rifugi per animali con più di 5 posti (art. 101 lett. a) o responsabili dell’accudimento degli animali per più di cinque animali al giorno nelle altre forme di accudimento professionale (art. 101 lett. b) sono ora obbligate a seguire una formazione continua. Ciò significa che sono obbligati a seguire una formazione continua in questo settore non soltanto i guardiani di animali, ma anche le persone che hanno completato una formazione specialistica non legata a una professione in conformità all’articolo 102 capoverso 2.
Art. 194
Cpv.1 lett. a: vengono chiarite le precedenti prescrizioni relative alla formazione agricola. Solo una formazione che includa la materia della detenzione animale dovrebbe autorizzare a tale attività. Finora, potevano detenere animali anche un agricoltore o un viticoltore senza consocenze specifiche.
Cpv. 1 lett. d: Una formazione si considera equivalente solo se si tratta di una professione agricola specializzate con un riferimento alla detenzione degli animali (ad esempio, avicoltore).
Art. 197
L’ordinanza vigente prevede già la possibilità di effettuare un periodo di pratica nell’ambito di una formazione specialistica non legata a una professione (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn; RS 455.109.1). Ciò è ora previsto correttamente in modo esplicito anche dall’articolo 197.
Art. 198a
Questo articolo corrisponde all’articolo 205, che viene abrogato.
Cpv. 1: oltre al riconoscimento della formazione da parte dell’USAV, ai fornitori di formazioni di cui all’articolo 197 si applica ora anche un ulteriore requisito per l’erogazione di corsi di formazione: deve trattarsi di un istituto di diritto pubblico (ad esempio, scuole agricole), un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale o di un’organizzazioni che può dimostrare una certificazione nel campo della formazione per adulti. Ciò ha lo scopo di aumentare la qualità della formazione offerta (si veda il commento all’art. 199a). Ora sono citate esplicitamente anche le associazioni professionali (ad esempio, l’Associazione svizzera per la formazione nella cura degli animali, SVBT). La maggior parte delle organizzazioni che offrono formazioni riconosciute dall’articolo 197 soddisfano già questi requisiti. Alle altre deve essere concesso un adeguato periodo di transizione per ottenere la certificazione. Questa disposizione si applica anche alla nuova formazione introdotta dall’articolo 203a.
Cpv. 2: Questo capoverso corrisponde allʼarticolo 205 capoverso 2 dell’ordinanza previgente.
Cpv. 3: Se per una formazione non esiste chi offre una formazione di cui all’articolo 197 capoverso 1, l’USAV può eccezionalmente riconoscere la formazione di un’organizzazione che non soddisfa tali requisiti. Ciò è ipotizzabile, ad esempio, nel settore della fauna selvatica o in alcune regioni linguistiche. In questo modo si garantisce la presenza dell’offerta necessaria. Non appena esiste un’offerta specifica, non è più possibile fare un’eccezione per i requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 198b
Cpv. 1: L’USAV è ora esplicitamente responsabile dei controlli in loco.
Cpv. 2: Se vengono riscontrate carenze, il controllo può essere addebitato ai chi offre la formazione in base al tempo impiegato per il controllo (ordinanza sulle tasse dell’USAV; RS 916.472).
Art. 198c
L’articolo 198c corrisponde all’attuale articolo 206, che viene abrogato. Sono state apportate alcune modifiche al contenuto.
Cpv. 1 e 4: i requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica rimangono invariati, ma vengono integrati in modo da includere anche le formazioni non previste per la detenzione di animali, ma