Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Art. 2
Agli articoli 2 capoverso 1 e 4 capoverso 2 viene integrato l’elenco delle formazioni specialistiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all’articolo 102 capoverso 4 OPAn.
Art. 3
Il capoverso 1 viene modificato a livello redazionale.
Nel capoverso 2 vengono eliminati i requisiti per i periodi di pratica, ora disciplinati nel capoverso 3.
Cpv. 3: la durata dei periodi di pratica viene ora indicata in ore anziché in mesi, tuttavia, la durata minima rimane invariata.
Art. 4
Cpv. 2: cfr. il commento relativo all’articolo 2.
Cpv. 4: questo capoverso corrisponde al previgente articolo 3 capoverso 3.
Art. 4a
Poiché i requisiti specifici per i periodi di pratica sono stabiliti nell’articolo 5, il contenuto dell’attuale articolo 5 viene spostato in un nuovo articolo 4a. Inoltre, viene integrato l’elenco delle formazioni specialistiche non legate a una professione. Finora mancava il rimando all’articolo 102 capoverso 4 OPAn.
Art. 5
Cpv. 1‒5: le prescrizioni sui periodi di pratica sono specificate in relazione alle singoli formazioni. In particolare, viene specificato nel dettaglio quali attività dei singoli corsi di formazione possono essere computate al periodo di pratica e quali parti del periodo di pratica devono essere svolte in specifiche aziende. In questo modo si evita che l’autorità cantonale debba riconoscere, caso per caso, una formazione diversa da quella richiesta. In tutti i casi, si tratta di requisiti che non intendono mitigare le prescrizioni attuali, ma ampliarle con alternative pratiche.
Art. 5b, 14 e 40
Negli articoli 5b capoverso 1, 14 capoverso 1 e 40, i riferimenti devono essere adattati alla nuova numerazione degli articoli dell’OPAn.
Art. 7 e 9
Il trasporto di equidi è ora specificamente elencato. Nella pratica, ciò era già stato attuato.
Art. 51a
Già oggi i corsi di formazione o i blocchi di formazione teorica sono offerti completamente o parzialmente online: si tratta in particolare di piattaforme didattiche dove i partecipanti lavorano in modo indipendente con materiale testuale e video per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. Con questo metodo didattico, le persone che offrono formazioni devono garantire con una soluzione adeguata che i partecipanti possano essere chiaramente identificati. Inoltre, deve essere possibile verificare che il tempo specificato sia stato completato attivamente davanti allo schermo. Infine, è necessario garantire un facile contatto con gli insegnanti e verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La parte di formazione teorica può essere offerta completamente in questa forma.
Durante la pandemia di coronavirus, si è affermato anche l’insegnamento teorico tramite videochiamate. Questa possibilità deve essere mantenuta in misura limitata. L’insegnamento teorico tramite videochiamata deve essere limitato al 25 % del tempo di insegnamento prescritto al fine di garantire lo scambio e il collegamento tra insegnanti e partecipanti al corso. A differenza delle piattaforme didattiche, con le videochiamate l’interattività di solito non è sufficientemente garantita.
Art. 58
Cpv. 1: alle persone che offrono formazioni ai sensi dell’articolo 197 si applicano ora gli stessi requisiti applicabili alle persone che offrono formazioni per i fornitori dei detentori di animali. Di questo si tiene conto nel capoverso 1.