Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Art. 129a
Vengono ampliate o specificate le competenze dell’incaricato della protezione degli animali. Con l’introduzione di questa funzione nell’ordinanza erano state definite le responsabilità minime in materia. Finora, gli incaricati della protezione degli animali dovevano assicurarsi che le domande per gli esperimenti sugli animali fossero complete e includessero tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’indispensabilità. Gli incaricati della protezione degli animali sono esperti altamente qualificati che valutano e presentano le domande per gli esperimenti sugli animali, tuttavia, in pratica hanno un margine di manovra troppo limitato per richiedere specificamente un cambiamento nel caso in cui la domanda sia compilata in modo non adeguato e sono sempre soggetti a un’attuazione «volontaria» del loro suggerimento.
Essi sono ora esplicitamente responsabili della definizione dei criteri di monitoraggio e di interruzione, nonché delle misure di riduzione dell’aggravio, ma anche di fornire informazioni sulla ponderazione degli interessi per valutare l’ammissibilità degli esperimenti.
Controllare la completezza delle domande per gli esperimenti non significa solo verificare che tutte le voci siano compilate e tutti i documenti siano disponibili; esso include anche l’esame del contenuto delle voci della domanda e dei documenti per verificare la plausibilità, la coerenza e la correttezza delle informazioni.
Presentando le domande e dichiarando che i requisiti sono soddisfatti, gli incaricati della protezione degli animali hanno la competenza e la responsabilità di respingere ai richiedenti (responsabili d’esperimento e capounità) le domande redatte in modo inadeguato fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti corrispondenti. Estendendo la responsabilità degli incaricati alla protezione degli animali con l’adempimento di requisiti importanti e rilevanti per la concessione delle autorizzazioni (criteri di interruzione, ponderazione degli interessi), la loro funzione viene rafforzata.
Art. 135
Cpv. 1: visto che i criteri d’interruzione si applicano non solo nel settore degli esperimenti sugli animali, ma anche nei centri di detenzione di animali da laboratorio (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. mter), la definizione contenuta in questa disposizione può essere eliminata.
Art. 137
Cpv. 1 lett. d: gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali sono autorizzati sono per determinati obiettivi d’esperimento. Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali e che hanno come obiettivo la ricerca di migliori condizioni di detenzione e sperimentazione per ridurre l’aggravio degli animali da laboratorio in esperimenti futuri o di ridurre o addirittura sostituire gli esperimenti sugli animali in generale non sono ancora chiaramente coperti da una delle definizioni ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 Pertanto, la ricerca a favore del principio delle 3R (replace, reduce, refine), ossia la sostituzione, la riduzione e il miglioramento degli esperimenti sugli animali, viene introdotta come nuovo obiettivo d’esperimento ammissibile per gli esperimenti che provocano aggravio agli animali.
Art. 139
Cpv. 2: il contenuto di questo capoverso è integrato nel capoverso 5. Può essere quindi abrogato.
Cpv. 5: le domande per esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere trasmesse per la valutazione dall’autorità cantonale competente alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Finora l’ordinanza sulla protezione degli animali non specificava nel dettaglio come procedere per quanto riguarda il coinvolgimento delle diverse commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali nel caso di esperimenti che coinvolgono più Cantoni. Ora è previsto che la domanda venga presentata al Cantone in cui si svolgono principalmente gli esperimenti (Cantone principale) e che esso informi gli altri Cantoni (Cantoni coinvolti). Attualmente, non è disciplinato nel dettaglio se questi Cantoni debbano coinvolgere le proprie commissioni per gli esperimenti sugli animali o se possano affidarsi al giudizio del Cantone principale. In particolare, nei casi in cui la stessa manipolazione di animali avviene in diversi Cantoni coinvolti, dovrebbe essere possibile basare la decisione sulla raccomandazione di un’unica commissione senza dover ottenere la proposta di tutte le commissioni. Con l’ampliamento dell’art. 139 capoverso 5 OPAn si chiarisce che è a discrezione dell’autorità cantonale decidere di caso in caso se sottoporre alla valutazione della commissione per gli esperimenti sugli animali una do-