Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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Amicus durante la registrazione del cucciolo da parte del veterinario emerge che il futuro detentore del cane non ha eseguito la registrazione oppure non l’ha eseguita correttamente, il sistema emette una notifica automatica. Al detentore viene concesso un termine supplementare per presentare l’attestazione FCI mancante. Se il termine supplementare non viene rispettato o se non è possibile fornire l’attestazione richiesta, è necessario informare il servizio veterinario cantonale competente. Il veterinario non ha alcuna influenza sulla notifica automatica, non può visualizzare né la notifica stessa né il risultato del confronto elettronico. Il Cantone può avviare un procedimento penale (art. 206a lett. dbis).

Cpv. 7: in caso di controlli casuali e basati sul rischio da parte dell’UDSC al momento dell’attraversamento del confine per l’importanzione è necessario presentare all’USDC la prova della conferma della registrazione.

Cpv. 8: nei casi in cui è consentita l’importazione di cuccioli (cpv. 2) di età inferiore ai 15 mesi, il requisito aggiuntivo per gli animali con meno di 56 giorni è che devono essere accompagnati dalla madre o da una nutrice. In caso contrario, l’importazione è vietata. Ciò vale anche per il transito. La disposizione corrisponde allʼarticolo 22 capoverso 1 lettera bbisdell’ordinanza previgente.

Art. 76c

L’UDSC effettua controlli a campione basati sul rischio per garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 76a e 76b. L’articolo 76c disciplina la procedura dell’UDSC nel caso in cui al confine si riscontri la presenza di cani di cui è vietata l’importazione o per i quali non possono essere fornite le prove di cui all’articolo 76a capoverso 2 o 76b capoverso 7. Sulla base della notifica all’autorità competente (Cantone o Servizio veterinario di confine), quest’ultima ordina il respingimento. Se il respingimento non può essere effettuato nel rispetto dell’animale, vi è ancora la possibilità di avviare un procedimento penale (art. 206a). La legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) non fornisce una base giuridica esplicita per il respingimento. Tuttavia, prevedendo divieti di importazione, si includono anche le misure amministrative per un’attuazione immediata volta a prevenire una minaccia concreta di situazioni illecite oppure a eliminarle, se già presenti. Restano fatte salve le misure di polizia sanitaria, se nel caso specifico allo stesso tempo non sono soddisfatte le condizioni di importazione secondo il diritto sulle epizoozie.

Art. 76d

Questa disposizione contiene le norme dell’art. 76a dell’ordinanza previgente. Essa non subisce alcuna modifica dal punto di vista materiale.

Art. 78

Cpv. 1: l’obbligo di notificare gli incidenti che coinvolgono cani aggressivi è esteso alle persone che offrono servizi di accudimento degli animali, che in tutti gli altri ambiti della legislazione sulla protezione degli animali sono equiparate ai responsabili di rifugi o pensioni per animali.

Art. 101

Lett. b: la disposizione viene precisata per garantire un’esecuzione uniforme. Se accudisce più di cinque animali al giorno (24 ore), la persona o l’organizzazione che fornisce il servizio di accudimento per gli animali necessita di un’autorizzazione da parte del servizio veterinario cantonale. Questo requisito si applica indipendentemente dal fatto che gli animali siano accuditi contemporaneamente o consecutivamente entro le 24 ore e anche indipendentemente dal numero di giorni settimanali in cui viene prestato il servizio di accudimento.

Lett. c: anche per questa disposizione viene inserita una precisazione, la quale chiarisce che si tratta sempre della consegna di animali allevati personalmente. Se gli animali vengono acquistati e successivamente rivenduti, si applica il capoverso 2 del capitolo 5 Commercio e pubblicità con animali.

Art. 102

Cpv. 3: in questa disposizione viene fatta la stessa precisazione dell’articolo 101 lettera b (accudimento professionale di più di 5 animali al giorno).

Art. 103

Lett. c: per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudimento degli animali nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 della