Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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è vietato per diverse specie animali: cani, equidi, suini e bovini; la modifica prevede il divieto anche negli ovini con un periodo transitorio adeguato. Accorciare la coda di questi animali (non solo chirurgicamente, ma anche interrompendo l’apporto di sangue alla parte posteriore della coda mediante un anello di gomma) è un intervento non più adeguato ai tempi. Non esiste un metodo affidabile di anestesia che non causi un aggravio sproporzionato agli animali se l’intervento deve essere eseguito sotto anestesia, come in linea di principio prevede la mozione. L’obbligo di anestesia comporterebbe un onere considerevole e spese da parte dei detentori di animali e un impegno notevole da parte delle autorità per il controllo. Inoltre, la lunghezza della coda può essere influenzata dalle misure di allevamento (selezione di code corte). È possibile contrastare gli effetti negativi della coda lunga anche con adeguate misure di gestione (ad es. profilassi della diarrea attraverso la somministrazione aggiuntiva di fieno, lotta specifica ai parassiti gastrointestinali, tosatura delle parti posteriori, comprese coda e mammella).

Per promuovere le misure di allevamento, viene vietato l’accorciamento della coda, ma deve essere previsto un termine ragionevole per l’attuazione di queste misure. Per determinare tale termine è stata commissionata una perizia che dovrebbe fornire informazioni sui tempi di attuazione per il settore dell’allevamento. L’entrata in vigore del divieto è quindi rinviata.

Art. 20

Lett. a: anche questa modifica è una conseguenza del riesame delle eccezioni dell’obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Come l’accorciamento della coda, anche il taglio del becco dei volatili domestici viene vietato. I disturbi comportamentali possono essere evitati con misure di gestione adeguate, per esempio mettendo a disposizione degli animali sufficiente materiale per tenersi occupati (cfr. il commento all’art. 66 cpv. 2bis).

Lett. g: allo lo stato attuale delle conoscenze, a partire dal 13° giorno di sviluppo dell’embrione nell’uovo non si può escludere una percezione cosciente del dolore. In virtù della modifica dell’ordinanza, la triturazione prima dell’ultimo terzo dello stadio di sviluppo può quindi essere effettuata fino al 12° giorno incluso. Inoltre, sono stati compiuti progressi nello sviluppo di dispositivi per la determinazione non invasiva del sesso negli embrioni di pollo incubati. Ciò consente di individuare, selezionare e triturare gli embrioni maschi in una fase precoce, prima che vi sia una percezione del dolore. Nell’allevamento e nella riproduzione delle galline ovaiole, ciò consentirebbe di eliminare gli embrioni maschi prima della schiusa, in modo da ridurre in modo significativo la schiusa dei pulcini maschi e aprirebbe la strada alla graduale eliminazione dell’uccisione dei pulcini. Ciò è molto importante dal punto di vista della protezione degli animali, perché permette di tenere meglio in considerazione il loro benessere. Per poter tenere conto del progresso scientifico senza dover adattare costantemente il testo dell’ordinanza, non viene esplicitato un momento specifico a partire dal quale la triturazione degli embrioni di pollame è vietata, ma viene deliberatamente preso come riferimento il momento a partire dal quale non si può escludere la percezione del dolore. Se in futuro dovesse essere scientificamente provato che gli embrioni di pollame iniziano a percepire dolore più tardi, di conseguenza la triturazione potrà essere effettuata fino a questo momento successivo. Il Consiglio federale basa la sua valutazione sui risultati di istituti di ricerca scientifica riconosciuti a livello internazionale (ad es. università, istituti di ricerca nazionali). Con la modifica dell’ordinanza viene sostituito anche il termine «feto» con il termine corretto «embrione» sia nella versione tedesca sia in quella italiana.

Lett. h: l’accorciamento degli arti e degli speroni con sanguinamento non viene (più) praticata dai produttori. Sussiste, a dire il vero, un rischio di lesioni per le galline a causa del comportamento aggressivo dei galli durante l’accoppiamento. Tuttavia, tale rischio può essere mitigato con misure scientificamente comprovate (tra cui semplici adeguamenti strutturali). Si può anche ridurre al minimo il rischio di lesioni accorciando regolarmente gli speroni senza farli sanguinare. L’intervento viene pertanto vietato. Il divieto non riguarda l’accorciamento degli arti e degli speroni che non provoca danni alla parte caratterizzata da circolazione sanguigna (questa procedura è equiparata all’accorciamento degli artigli).

Art. 21

A seguito della mozione Meret Schneider 21.4299 «Stop ai mezzi ausiliari che infliggono sofferenze ai cavalli negli sport equestri!», all’articolo 21 vengono aggiunte alcune attrezzature e pratiche vietate sugli equidi. Queste si applicano a qualsiasi interazione tra essere umano ed equide (cavallo, pony, asino, mulo e bardotto) durante l’utilizzo (cavalcata, guida, affondo, conduzione), l’addestramento, la correzione, l’allenamento o la manipolazione durante la cura e la detenzione.