Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Art. 127
Cpv. 1: la seconda frase viene stralciata. Questa modifica è legata al nuovo articolo 118a capoverso 2 riguardo il numero consentito di animali da laboratorio.
Finora, nella decisione sull’ammissibilità di una linea o di un ceppo con mutazioni patologiche si doveva tenere conto non solo dei ceppi con mutazioni determinate geneticamente, ma anche dell’aggravio successivo dovuto agli esperimenti. In base all’esperienza, tale disposizione causava difficoltà soprattutto nei casi in cui la linea o il ceppo non erano strettamente legati a un progetto di sperimentazione animale (ad esempio, linee consolidate allevate su larga scala per diversi ricercatori).
Ora, per valutare se è consentito allevare o tenere una linea o un ceppo con mutazioni patologiche non è più necessario prendere in considerazione l’eventuale aggravio dovuto a esperimenti successivi. L’aggravio totale, costituito dalle limitazioni genetiche e da quelle dovute all’esperimento, viene determinato nella procedura di autorizzazione per l’esperimento sugli animali, che va eseguita quando questi vengono utilizzati e ponderata rispetto all’utilità dell’esperimento stesso. Se questa ponderazione di interessi va a sfavore degli esperimenti, non può essere rilasciata alcuna autorizzazione agli esperimenti sugli animali.
L’articolo 118a capoverso 2 stabilisce ora che l’allevamento e la detenzione di linee e ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato con misure adeguate necessita di un’autorizzazione per gli esperimenti sugli animali che giustifichi il numero di animali allevati e detenuti. Ciò garantisce che gli animali vengano allevati solo se l’aggravio genetico e quello dovuto agli esperimenti siano stati illustrati in modo comprensibile nella domanda, siano giustificati e siano stati approvati.
La decisione generale su una linea o un ceppo con mutazioni patologiche si applica quindi solo se il numero di animali allevati o detenuti è coperto da un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali. Se la domanda per eseguire esperimenti sugli animali mostra chiaramente quanti animali devono essere allevati per raggiungere un obiettivo di esperimento valido e che la mutazione genetica, in combinazione con l’aggravio causati dell’esperimento, sia giustificata per il raggiungimento di tale obiettivo, si applica la decisione di cui all’articolo 127, vale a dire che può essere utilizzata la decisione sulla linea o sul ceppo con mutazioni patologiche. L’autorizzazione per la linea o il ceppo con mutazioni patologiche viene quindi sempre rilasciata con una riserva.
L’obiettivo di evitare di allevare animali con mutazioni non giustificate (sia genetiche sia dovute agli esperimenti) con le nuove norme sarà raggiunto come in precedenza.
Va notato che il collegamento tra l’autorizzazione a condurre esperimenti sugli animali e il numero di animali esiste solo se, nel caso di linee o ceppi con mutazioni patologiche, l’aggravio non può essere evitato adottando misure adeguate. Se l’aggravio può essere evitato, per il numero di animali allevati o detenuti si applica il principio di cui all’articolo 118a capoverso 1.
Se l’aggravio può essere evitato con misure adeguate, cioè se la loro attuazione porta a un livello di gravità pari a 0, per queste linee non è necessario procedere a una ponderazione degli interessi. Se il livello di gravità risultante è 0, non è possibile confrontare l’aggravio con il potenziale beneficio della linea e quindi la ponderazione degli interessi non è possibile.
Art. 129
Cpv. 1: l’incaricato della protezione degli animali riveste un ruolo centrale nell’attuazione dei requisiti della legislazione sulla protezione degli animali: egli verifica che le domande di autorizzazione siano complete, corrette e soddisfino determinati requisiti e garantisce che le domande presentate soddisfino tali punti. Ciò presuppone che questa funzione sia svolta da una persona indipendente rispetto all’esecuzione di esperimenti e alla detenzione di animali da laboratorio delle istituzioni per le quali svolge tale compito. Questo principio finora non era stato stabilito nell’ordinanza e deve essere integrato. Il requisito si applica anche alla supplenza, che va non soltanto definita, ma anche garantita.
Cpv. 3: la supplenza del responsabile dell’esperimento non deve essere soltanto stabilita, ma anche garantita: vale a dire che tutti gli obblighi e le responsabilità associati alla responsabilità dell’esperimento devono poter essere assunti da un supplente in qualsiasi momento.