Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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manda di esperimento per la quale il Cantone non è quello principale. I cantoni interessati possono quindi sempre coinvolgere nella valutazione le loro commissioni , ma non sono tenuti a farlo in via obbligatoria. In ogni caso, una decisione presa contrariamente a una proposta della commissione deve essere motivata (cpv. 4).
Art. 140
Cpv. 1 lett. d: finora, nei requisiti di autorizzazione erano menzionati concretamente solo i criteri di interruzione, tuttavia, anche gli animali coinvolti negli esperimenti devono essere assistiti e trattati in modo appropriato quando viene rilevato un aggravio. Questi aspetti vengono già richiesti e verificati nel modulo di domanda per gli esperimenti sugli animali come parte dei requisiti per l’autorizzazione. In questo senso, anche per l’utilizzo negli esperimenti sugli animali ora sono richieste misure di riduzione dell’aggravio, vale a dire tutte le misure che riducono al minimo a limitazione del benessere degli animali, ad esempio attraverso un adeguamento delle condizioni di detenzione o di cura oppure mediante il ricorso ad altre misure adeguate.
Art. 145
Cpv. 1 lett. b: non solo deve essere noto quanti animali sono stati allevati o prodotti negli allevamenti svizzeri, ma va comunicato anche cosa ne è stato di loro successivamente.In altre parole, ora va indicata anche l’ulteriore destinazione d'uso degli animali allevati e prodotti, vale a dire se si è potuto utilizzarli per esperimenti o per ulteriori allevamenti, se sono stati ceduti oppure o uccisi senza ulteriore utilizzo.
Nell’ambito del controllo obbligatorio degli effettivi, già ora le uscite degli animali devono documentate con la data, l’acquirente o la morte (se possibile con l’indicazione della causa). Tali dati vengono quindi già raccolti e devono essere ora trasmessi e pubblicati.
La modifica è in linea con le preoccupazioni espresse nell’interpellanza Meret Schneider 22.3808 «Per una statistica degli esperimenti sugli animali più significativa e trasparente» e nel postulato Maya Graf 22.3612 « Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?».
Art. 145a
La struttura dell’articolo viene modificata a fini di leggibilità.
L’oggetto dell’esperimento non è più incluso nella disposizione. Finora per l’informazione del pubblico si faceva riferimento all’articolo 139 OPAn, che include i requisiti per il contenuto di una domanda per effettuare esperimenti sugli animali, di cui l’oggetto dell’esperimento è un elemento centrale. Lo scopo della pubblicazione secondo l’articolo 145a OPAn è fornire al pubblico, a conclusione di un esperimento, una panoramica del numero di animali utilizzati e degli aggravi subiti durante l’intero periodo di autorizzazione. Il titolo dell’esperimento deve dare solo un’idea approssimativa dell’obiettivo dell’esperimento: l'intenzione non è mai stata quella di pubblicare con queste indicazioni anche l’oggetto dell’esperimento, in quanto ciò non sarebbe compatibile con la protezione del segreto commerciale. Di conseguenza, la pubblicazione dell’oggetto dell’esperimento era esclusa già in passato dalla pubblicazione dei dati dopo il completamento di un esperimento sugli animali. L’adeguamento riflette solo ciò che è viene già attuato nella pratica dall’introduzione di questa disposizione.
Art. 151 e 152
Vengono chiarite le responsabilità dei detentori di animali e degli autisti durante il trasporto di animali: il documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa dell’USAV è lo strumento di documentazione prescritto dalla legge per il traffico di animali. Pertanto, nel caso di trasporto di animali a unghia fessa, è utile per tutte le parti coinvolte, comprese le autorità di esecuzione, annotare su tale documento il maggior numero possibile di informazioni necessarie. Il documento è strutturato in modo tale che queste informazioni possano essere inserite senza particolare dispendio di tempo. Nel dettaglio, si tratta di informazioni su possibili lesioni e malattie degli animali già presenti prima del trasporto (responsabilità del detentore degli animali) e di lesioni subite durante il trasporto (responsabilità dell’autista). Inoltre, ora la documentazione del tempo di percorrenza e della durata del trasporto di animali a unghia fessa deve essere obbligatoriamente riportata sul documento di accompagnamento (responsabilità dell’autista). La durata del trasporto è registrata sul documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa