Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
delle voliere, nell’ambito del processo di revisione e autorizzazione possono essere accettate altezze inferiori. L’USAV stabilisce le dimensioni minime corrispondenti. Questo intervallo di tolleranza è ora fissato a 5 cm (art. 34a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).
Osservazione 7a: le dimensioni minime riportate nella tabella 9-1 si riferiscono a grandi detenzioni di polli. Esse non sono adeguate per le piccole detenzioni amatoriali dove, ad esempio, lo spazio occupato dalle attrezzature per il foraggiamento e l’abbeveraggio rappresenta una percentuale maggiore della superficie totale della stalla. Pertanto, vengono introdotte superfici minime per le piccole detenzioni.
Osservazione 8: nella versione francese è apportato un adeguamento redazionale.
Allegato 3
Tabelle 1 e 2
Osservazione 4: tutte le specie elencate nell’allegato 3 hanno la necessità di potersi ritirare in un nascondiglio. Finora, era previsto un rifugio adeguato sotto forma di nascondiglio per i porcellini d’India (osservazione 4) e i gerbilli (osservazione 7). Questi requisiti devono ora essere soddisfatti anche per topi, ratti e criceti: anche a queste specie dovrà essere offerto un nascondiglio adeguato, che allo stesso tempo possa favorire una gestione senza stress degli animali, ai sensi di una manipolazione delicata.
Allegato 4
Tabella 2
Per quanto riguarda lo spazio minimo richiesto per il trasporto dei caprini, viene aggiunta una nuova categoria per i caprini da macello.
Osservazioni sulla tabella 2
Osservazione 1 sulla tabella 2: Si stabilisce che è possibile trasportare un massimo di tre animali giovani di peso non superiore a sette kg in un contenitore di trasporto (ad es. un box per cani) in un veicolo privato. La disposizione mira a disciplinare lo spostamento degli animali da riproduzione nei primi giorni di vita, sia per la loro sensibilità al freddo sia per motivi sanitari.
Osservazione 2 sulla tabella 2: si stabilisce che, quando si trasportano animali da macello, l’area di carico dei veicoli di grandi dimensioni (mezzi di trasporto per bestiame grosso) deve essere suddivisa in più compartimenti, in modo che gli animali abbiano un sostegno sufficiente durante la partenza, la frenata o in curva.
Entrata in vigore
La maggior parte delle modifiche dell’OPAn entrerà in vigore il... .
Cpv. 2: il divieto di accorciare la coda agli ovini viene disciplinato già ora al fine di promuovere misure di allevamento, ma l’entrata in vigore per questa misura è prevista solo dopo un periodo adeguato (secondo il parere di esperti commissionato a tale scopo).
Cpv. 3: al fine di informare in modo esaustivo il pubblico sulle nuove norme di importazione dei cani e di creare i prerequisiti tecnici per l’attuazione, l’articolo 76b entra in vigore 1 anno dopo.
Cpv. 4: l’art. 145 cpv. 1 lett. b entrerà in vigore solo 2 anni dopo. Il motivo è il sistema elettronico animexch, attraverso il quale i dati vengono raccolti, controllati per verificarne la plausibilità ed elaborati per la pubblicazione. La raccolta di dati aggiuntivi richiede l’adattamento del sistema, si possono quindi possono prevedere 2 anni per la specifica dei requisiti, la realizza
2.2 Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn; RS 455.109.1)
Ingresso
Con la presente modifica dell’OPAn, le disposizioni di delega vengono spostate in altri articoli o capoversi, pertanto è necessario adattare l’ingresso di conseguenza.