Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Le lettere i e j vietano due pratiche che ignorano in modo prolungato i bisogni fondamentali dell’animale e non sono direttamente collegate a un comportamento indesiderato (art. 62).
Lett. i: è vietato legare l’equide su uno o entrambi i lati, ad esempio nel box, nel corridoio della stalla o sul mezzo di trasporto (al di fuori del suo utilizzo) per immobilizzare la testa e il collo in una determinata posizione. Il fatto di essere legato per un periodo prolungato impedisce all’animale di soddisfare i bisogni tipici della specie, vale a dire la percezione dell’ambiente circostante e l’esercizio delle normali abitudini di alimentazione, escrezione e riposo. Inoltre, la postura innaturalmente forzata provoca una dolorosa tensione muscolare.
Lett. j: è inoltre vietato privare l’equide di acqua e/o alimenti per renderlo remissivo, per esempio fino a quando non si lascia caricare o catturare. Potrebbero essere necessarie ore o addirittura giorni fino ad ottenere l’obiettivo desiderato e l’animale potrebbe disidratarsi eccessivamente. Vi è inoltre il rischio di una colica causata dalla disidratazione unita allo stress.
Lett. k: determinate attrezzature vengono utilizzate per influenzare il passo e la posizione della testa o del collo di un equide. Le briglie sono composte dalla testiera e da elementi che agiscono sul muso (morso, redini, capezzina), sul naso (nasello, cavezza, ecc.) e/o sul collo (briglie senza morso, determinati tipi di redini). Sono vietate le briglie e i morsi (imboccature) che, a causa della loro forma o delle loro caratteristiche, possono causare dolore o lesioni all’equide (n. 12): briglie con componenti dentate, taglienti, comprimenti o dure come i naselli e le cavezze con componenti metalliche, che poggiano senza imbottitura sull’osso nasale, nonché morsi a torciglione o con spigoli vivi, come quelli a filo o a catena). È vietato anche l’utilizzo di overckeck (note anche come briglie da attacco) nel collare o sotto la sella perché immmobilizzano la testa e il collo del cavallo in una posizione innaturalmente alta limitandone fortemente la libertà di movimento (n. 3). L’overcheck viene ancora occasionalmente utilizzato nelle corse con le briglie, mentre è già vietato per regolamento nello sport ippico svizzero. All’estero viene utilizzato anche per i cavalli d’andatura.
Lett. l‒n: se l’uso di ausili e metodi costituisca un maltrattamento è una questione da valutare caso per caso, tenendo conto del contesto specifico e della sensibilità individuale dell’equide. Occorre prestare attenzione in particolare ai seguenti segnali: ferimenti (fuoriuscite di sangue, gonfiori, ecc.), lesioni (ad es. ferite o alterazioni patologiche del corpo), dolore (comportamenti di evitamento come zoppia, tentativi di divincolarsi o comportamenti difensivi, come ingroppate o sferzate), sofferenza (cambiamenti nella mimica, per es. espressione dolorante; danni psicologici riconoscibili dall’apatia o dall’aggressività) o paura (occhi spalancati, sudorazione accentuata, tremore, irrigidimento o tentativi di fuga).
Nell’ordinanza vengono citate esplicitamente diverse misure tipiche attuate con frequenza nella pratica. Tali misure sono vietate indipendentemente dal fatto che nel caso specifico si manifestino alterazioni quali dolore, paura ecc, visto che si dà per scontato che esse provochino questi effetti. Sono vietati in ogni caso l’esercizio della violenza fisica (ad es. colpi, calci, altri impatti meccanici), di una pressione psicologica eccessiva (ad es. sovraffaticamento attraverso l’accumulo di pressione intensiva, mancato rispetto dei bisogni primari dell’equide), l’uso improprio degli ausili (ad es. la manipolazione dei morsi, la combinazione di ausili per aumentarne l’effetto o un’insufficiente competenza nel loro utilizzo) così come il loro uso approssimativo.
Per violenza si intendono azioni eccessive. Non rientra in tale categoria, ad esempio, l’uso corretto di fruste e frustini.
Art. 22
L’articolo 22 dell’ordinanza previgente viene suddiviso in diverse disposizioni. L’articolo 22 contiene ora solo i divieti precedenti, a cui si aggiungono il divieto di importare cani non conformi alle disposizioni di importazione di cui agli articoli 76a e 76b e la registrazione nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE di orecchie o coda recise per motivi medici e della coda corta congenita. Le disposizioni relative all’età minima dei cani sono ora contenute negli articoli 76a e 76b.
Art. 32
Cpv. 2: la disposizione viene adattata al nuovo requisito di cui al capoverso 3. La decornazione dei capretti può ancora essere effettuata dal detentore dell’animale, ma non l’anestesia necessaria per questo intervento. La formulazione nell’ordinanza previgente poteva essere fuorviante e far intendere