Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Cpv. 1 lett. c: i pesci e gli anfibi vengono spesso importati nel centro di detenzione di animali da laboratorio in uno stadio in cui non sono ancora considerati animali da laboratorio secondo la definizione dell’articolo 112 lettera d dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Se i pesci e gli anfibi vengono importati nel centro di detenzione di animali da laboratorio dall’estero, ad esempio come uova, al momento dell’importazione non sono ancora considerati animali da laboratorio. Tuttavia, se raggiungono in seguito il punto in cui sono considerati animali da laboratorio, ovvero l’assunzione di cibo autonoma, devono essere conteggiati (indipendentemente dal fatto che a quel punto siano ancora nel centro o già in esperimento). Ciò significa che i pesci e gli anfibi importati dall’estero devono essere considerati tali dal momento in cui assumono autonomamente il cibo, indipendentemente dal fatto che siano stati importati in uno stadio in cui non erano ancora considerati animali da laboratorio.
Cpv. 1 lett. d: in relazione al nuovo obbligo del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio ai sensi dell’articolo 145 capoverso 1 lettera b (notifica dell’ulteriore destinazione d’uso degli animali), si stabilisce quali informazioni devono essere notificate sull’ulteriore destinazione d’uso degli animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio e importati dall’estero.
Cpv. 1bis: non per tutti gli animali allevati e importati in un determinato anno può essere indicata l’ulteriore destinazione d’uso già nel febbraio dell’anno successivo (art. 145 cpv. 1 OPAn). Pertanto, la destinazione d’uso di questi animali deve essere notificata l’anno successivo.
Allegato 1
Lett. e: finora l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi era considerato un metodo riconosciuto per produrre animali geneticamente modificati soltanto per i topi. Per i ratti, in precedenza questa tecnica doveva essere richiesta con un’autorizzazione di sperimentazione animale. Poiché la tecnica è consolidata anche nel ratto, viene inserita nell’allegato 1 come metodo riconosciuto.
Lett. g: la tecnica CRISPR/Cas consente una modifica mirata del materiale genetico. È dunque possibile introdurre, silenziare o rimuovere un gene in modo mirato. La tecnica è consolidata, ma il suo utilizzo finora necessitava di un’autorizzazione per la sperimentazione animale, in quanto il metodo non è elencato nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla sperimentazione animale, che è un prerequisito per poter essere eseguito nel contesto dell’allevamento di questi animali nell’ambito dell’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti (art. 142 OPAn).
Entrata in vigore
L’articolo 29 capoverso 1 e 1bisentrerà in vigore due anni dopo. Il motivo risiede nel sistema elettronico animex-ch, attraverso il quale i dati vengono raccolti, resi plausibili ed elaborati per la pubblicazione. La raccolta di dati aggiuntivi richiede l’adattamento del sistema, per cui si devono prevedere 2 anni per la specifica dei requisiti, la realizzazione e il collaudo fino alla messa in funzione della nuova funzionalità. Fino all’entrata in vigore si applica il capoverso 1 previgente.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Con le nuove disposizioni di importazione per i cani di età inferiore alle 15 settimane, i Cantoni si trovano ad affrontare un notevole onere aggiuntivo. Finora sono stati importati ogni anno circa 10 000–15 000 cuccioli di età inferiore alle 15 settimane. Si può presumere che il numero di importazioni di cuccioli di età inferiore alle 15 settimane diminuirà con la nuova regolamentazione (periodo di attesa, requisiti). D’altra parte, essa porterà all’individuazione di un maggior numero di casi di cani importati illegalmente. Pertanto, si prevede un notevole onere supplementare per i servizi veterinari cantonali.
Le modifiche agli obblighi di notifica e alle statistiche nell’ambito del centro di detenzione di animali da laboratori richiedono un adeguamento di animex-ch, che comporterà un onere aggiuntivo per la Confederazione per un massimo di 20 000 franchi. Questi costi possono essere coperti con le risorse esistenti. L’onere supplementare per l’esame dei rapporti dei centri di detenzione di animali da laboratori da parte della Confederazione e delle autorità cantonali, nonché per la preparazione e la pubblicazione dei dati da parte della Confederazione, è trascurabile.