Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
e l’altezza minima della barriera di passaggio saranno determinate attraverso gli oneri nell’ambito della procedura di esame e di autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn).
Cpv. 6: in questo capoverso era finora specificata una distanza minima di 45 cm tra piantana anteriore del battifianco nei box di riposo e la parete. Questa distanza minima si applicava dall’introduzione dell’ordinanza sulla protezione degli animali nel 1981. Poiché all’epoca le vacche erano molto più piccole, oggi 45 cm non sono più sufficienti per dare agli animali spazio sufficiente quando si alzano. Negli oneri per l’autorizzazione delle separazioni nei box di riposo nell’ambito della procedura di esame e di autorizzazione per impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 cpv. 2 LPAn), sono pertanto specificate dimensioni minime maggiori per la distanza tra la piantana anteriore del battifianco e la parete. La prescrizione obsoleta viene pertanto stralciata e nel singolo caso sostituita da oneri corrispondenti.
Art. 34a
Lo spazio libero al di sopra dei posatoi, così come le misure corrispondenti in relazione alle superfici grigliate, sono ora definiti nell’OPAn. Nell’ambito dell’autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie, lo spazio libero al di sopra dei posatoi o delle superfici grigliate delle voliere può essere ridotto a un massimo di 45 cm. Poiché i pulcini dei polli domestici sono ancora molto piccoli nelle prime due settimane di vita, bisogna assicurare che abbiano accesso ai posatoi, ovvero, l’altezza deve essere ridotta di conseguenza o si devono collocare posatoi aggiuntivi a un’altezza inferiore, come ad esempio i posatoi al di sopra della mangiatoia nelle voliere di allevamento.
Art. 34b
I piani dei posatoi di foraggiamento nelle voliere possono essere considerati come superficie calpestabile per il calcolo dello spazio per gli animali. Finora la progettazione di questi piani non era regolamentata. Ora viene definito a quali condizioni tali livelli possono essere computati alla superficie calpestabile.
2.4 Ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163)
Art. 10
Cpv. 3 lett. a: questa disposizione dell’ordinanza sulla sperimentazione animale (RS; 455.163) deve essere considerata in combinato disposto con l’articolo 119 OPAn (trattamento rispettoso degli animali).
Finora agli animali si potevano amputare le estremità distali delle dita fino a 12 giorni di vita. Tuttavia, secondo le linee guida della Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA), gli animali non dovrebbero avere più di 7 giorni di vita per questo intervento; non vi sono basi scientifiche per eseguire con successo senza dolore l’intervento fino a 12 giorni di vita.
Art. 17
Cpv. 2 lett. e: oltre alle misure che migliorano la situazione di vita degli animali (misure di riduzione dello stress), è ora necessario definire anche i sintomi in corrispondenza dei quali gli animali devono essere effettivamente sottoposti a eutanasia (il concetto di criteri di interruzione è da anni parte integrante dei moduli).
Art. 18
Cpv. 2 lett. cbis: vedi commento relativo all’articolo 17.
Art. 29
Cpv. 1 lett. a: attualmente, gli animali vengono contati allo svezzamento (topi: all’età di circa 21 giorni). Ciò significa che molti animali che muoiono o sono sottoposti a eutanasia precedentemente non vengono contati, il che non consente una rappresentazione realistica del numero di animali nati nel centro di detenzione di animali da laboratorio. Per registrare i numeri in modo realistico e pubblicarli in modo trasparente, il conteggio degli animali deve avvenire prima, in modo da garantire che vi rientri la maggior parte degli animali nati. Non tutti gli animali possono essere registrati, poiché spesso gli animali morti vengono anche mangiati dalla madre.
Cpv. 1 lett. b: questa disposizione corrisponde al diritto vigente.