Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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svolgono parti della formazione. Per le stesse ragioni, l’USAV può anche vietare a un ente di formazione di rilasciare certificati di formazione.
Art. 202
Cpv. 1: cfr. il commento relativo all’articolo 199 capoverso 1.
Art. 203
Cpv. 1: chi impartisce i corsi per l’attestato di competenza o della formazione specialistica non legata a una professione devono essere in possesso di una formazione specialistica professionale o universitaria specifica per la materia. Per offrire una formazione specialistica non legata a una professione è necessario avere qualifiche specifiche nella materia. Ad esempio, i temi riguardanti la salute degli animali devono essere insegnati da un veterinario, le basi legali in campo veterinario da un giurista o da un veterinario ufficiale.
Cpv. 2: in casi eccezionali è possibile dimostrare una qualifica corrispondente in altro modo, in particolare provando che la persona è stata incaricata da un servizio veterinario cantonale come perito o esperto per la specie animale specifica.
Cpv. 3: in ogni caso, le persone che impartiscono formazioni in materia di animali devono avere un’esperienza di almeno tre anni con le specie animali in questione. Questo requisito non si applica quindi alle persone che si occupano dell’insegnamento dei principi giuridici.
Art. 203a
Cpv. 1: chi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 203 e desidera comunque insegnare nell’ambito di una formazione ai sensi dell’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c, deve concludere una formazione specialistica non legata a una professione. Le relative disposizioni di attuazione sono contenute nell’ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (RS 455.109.1). Questa formazione di chi impartisce formazioni per detentori di animali è prevista già oggi. Attualmente esiste solo un corso di questo tipo e offre ai detentori di cavalli l’opportunità di formarsi come formatori AC.
Cpv. 2: il contenuto della disposizione corrisponde allʼarticolo 203 capoverso 2 previgente.
Art. 205 e 206
Il contenuto di queste disposizioni è ora contenuto negli articoli 198a e 198c. Essi possono pertanto essere abrogati.
Art. 206a
Le disposizioni penali vengono integrate o corrette.
Lett. dbis: l’inosservanza dei divieti di importazione di cani (art. 76a e art. 76b) è considerata un reato ed è, come tale, punibile. Viene chiarito in modo esplicito che non è solo l’importatore vero e proprio a essere ritenuto responsabile, ma anche la persona che acquista il cane dall’estero o lo ordina su Internet e lo fa recapitare in Svizzera.
Lett. dter: il contenuto della disposizione corrisponde alla lettera dbisprevigente.
Lett. dquater: chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché questi non costituisca un pericolo per le persone e gli animali (art. 77 OPAn). Nella prassi, questa disposizione ha causato dubbi o valutazioni contraddittorie. Non è del tutto chiaro se una violazione costituisca un reato ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 lettera LPAn oppure non sia punibile perché non citata nell’art. 206a OPAn. Quando è stato emanato l’articolo 206a OPAn si partiva dal presupposto che una violazione dell’articolo 77 OPAn fosse un reato ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 lettera a LPAn. Nel frattempo, tuttavia, vi sono sentenze che ipotizzano un’interpretazione diversa, ovvero che si tratti di una violazione di un regolamento di attuazione che non rientra nel capoverso 1 e che quindi richiede una disposizione penale a livello di ordinanza. Al fine di garantire la punibilità di una violazione dell’articolo 77, è ora prevista una corrispondente disposizione penale.
Lett. h: l’attuale riferimento cade nel vuoto, perché l’articolo 177a è stato abrogato il 1° marzo 2018. È dunque necessario un rimando all’articoo 179e OPAn.