Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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Cpv. 2: si tiene conto del fatto che i Cantoni possono affidare a un’organizzazione esterna lo svolgimento degli esami per ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopo terapeutico per il trattamento dei cani (cfr. art. 76 cpv. 3 OPAn).

Art. 59

Cpv. 3: vengono definite le responsabilità del comitato di sorveglianza. Esso è responsabile del corretto svolgimento dell’esame in conformità al regolamento d’esame approvato.

Art. 60

Cpv. 1: il rimando deve essere adattato in quanto i requisiti sono ora stabiliti in due disposizioni diverse negli articoli 203 e 203a a seguito della divisione dell’articolo 203.

Cpv. 2: si specifica che la persona aggiuntiva presente all’esame orale deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 203 o 203a OPAn. In questo modo si garantisce che la persona sia qualificata per valutare se l’esame viene condotto in modo corretto e secondo i giusti standard.

Art. 62

Cpv. 2: l’espressione «centro di formazione» è adattata alle nuove disposizioni dell’OPAn. Non esiste più una distinzione tra organizzazioni di formazione e centri di formazione (i requisiti sono gli stessi per le formazioni specialistiche non legate a una professione di cui agli art. 197 e 203a).

Art. 68

Sebbene già oggi la maggior parte delle formazioni riconosciute preveda la possibilità di fare ricorso contro gli esami non superati, questo viene esplicitamente indicato in questa sede come requisito. Gli organizzatori di formazioni specialistiche non legate a una professione di cui agli articoli 197 e 203a nominano nei loro regolamenti d’esame un’istanza di ricorso. In linea di principio, i Cantoni sono responsabili della formazione e dell’esame dell’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani. In questo caso, una decisione d’esame rappresenta una decisione e un eventuale ricorso è pertanto disciplinato dal diritto procedurale cantonale. Tuttavia, se i Cantoni incaricano un’organizzazione esterna di svolgere la formazione o l’esame (art. 76 cpv. 3 OPAn), l’organizzazione incaricata deve nominare un’istanza di ricorso.

Art. 71

Cpv. 2: questo capoverso viene eliminato, poiché l’articolo 205 OPAn (nuovo art. 198a) non riguarda più solo i centri di formazione per i formatori dei detentori di animali, ma anche gli offerenti della FSNP ai sensi dell’articolo 197. Tuttavia, il servizio veterinario cantonale è ora responsabile, senza eccezioni, della valutazione dell’equivalenza della formazione o dell’esperienza pluriennale (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

2.3 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)

Titolo

Viene introdotto un titolo breve per semplificare il riferimento nei testi.

Art. 7a

L’articolo 40 capoverso 1 OPAn chiarisce quale sia il periodo di vegetazione o il periodo di foraggiamento invernale. A questo punto è possibile eliminare la regolamentazione corrispondente.

Art. 16

Cpv. 4: nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere una cosidetta barriera di passaggio per garantire che gli animali non possano entrare nella zona riservata alla testa e rimanere intrappolati o ferirsi. Finora era richiesto un tubo frontale. Tuttavia, grazie alle innovazioni nella progettazione dei box di riposo, questo requisito deve essere reso più flessibile. La barriera di passaggio può essere costituita, ad esempio, da un tubo o da un nastro di nylon fissati alla parete divisoria dei box di riposo, se ciò non limita gli animali quando si stendono, si sdraiano e si alzano. In futuro, la posizione