Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Sostituzione di espressioni

Nella versione francese la traduzione del termine «box» viene corretta con l’espressione al plurale «boxes».

Art. 2

Cpv. 3 lett. mbis: anche per le misure che riducono l’aggravio si introduce una definizione separata. Essa era presente in passato solo nell’articolo 125 per la detenzione e l’allevamento di animali geneticamente modificati e con mutazioni patologiche. Tuttavia, poiché le misure che riducono l’aggravio sono importanti anche negli esperimenti sugli animali, la loro applicazione corrisponde alla prassi attuale e sono ora incluse nell’articolo 140 capoverso 1 lettera d, è necessario introdurre una definizione indipendente del termine che si applichi anche all’esecuzione degli esperimenti. Le misure che riducono l’aggravio mirano a contenere il più possibile la limitazione del benessere degli animali geneticamente modificati e con mutazioni patologiche. Ciò può avvenire attraverso l’opportuno adeguamento delle condizioni di detenzione o delle cure, ma anche attraverso terapie farmacologiche, tecniche di manipolazione e applicazione più delicate oppure la limitazione della durata di vita. Le misure che riducono l’aggravio da utilizzare nei singoli casi dipendono dall’aggravio previsto o determinato nell’allevamento e nell’esperimento e hanno come obiettivo principale quello di ottenere effetti positivi sul benessere degli animali.

Cpv. 3 lett. mter: si introduce una definizione dell’espressione «criteri d’interruzione». Quest’ulima è stata finora utilizzata nell’ordinanza solo in relazione agli esperimenti sugli animali ma nella prassi, e ora anche nel testo dell’ordinanza, si usa anche per i centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 3

Cpv. 2: nella versione francese viene corretta la traduzione del termine «adéquats» (sostituita con «adaptés»).

Art. 15

In adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l’accorciamento della coda senza anestesia», sono state riesaminate le eccezioni dell’obbligo di anestesia nel loro complesso e anche la necessità stessa di effettuare i relativi interventi. È emerso che ulteriori eccezioni e singoli interventi non sono più né adeguati ai tempi né giustificati.

Cpv. 2 lett. a: è abrogata l’eccezione dall’obbligo di anestesia per l’accorciamento della coda. L’intervento stesso viene vietato con un periodo transitorio adeguato (art. 19) → cfr. commento all’articolo 19.

Cpv. 2 lett. b: in presenza di indicazioni corrispondenti, l’asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni da parte di un veterinario è da considerarsi ragionevole. L’eccezione viene quindi stralciata.

Cpv. 2 lett. c: è abrogata l’eccezione dell’obbligo di anestesia per la spuntatura del becco ai volatili domestici. Questo intervento viene inoltre vietato (art. 20).

Cpv. 2 lett. d: è abrogata l’eccezione dell’obbligo di anestesia per l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all’allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole. L’intervento viene eseguito nei primi giorni di vita nell’incubatoio. Di solito questi pulcini non nascono in Svizzera, ma vengono importati. Questo intervento viene pertanto vietato (art. 20).

Cpv. 2 lett. e: viene specificato il metodo di marchiatura. L’intervento effettuato con i metodi comuni continua ad essere escluso dall’obbligo di anestesia.

Art. 19

Cpv. 2:

La modifica è una conseguenza dell’adeguamento dell’articolo 15 in adempimento della mozione Meret Schneider 21.3403 «Vietare l’accorciamento della coda senza anestesia» e del riesame delle eccezioni dell’obbligo di anestesia e della necessità dei relativi interventi. Nell’OPAn l’accorciamento della coda