Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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Cpv. 3: se, per esempio, la produzione di animali geneticamente modificati per motivi biologici (ereditarietà) non è possibile ridurre una produzione in eccesso, essi devono essere destinati a un altro utilizzo (reinserimento oppure uso come cibo per animali) o, se ciò non è possibile, devono essere uccisi in tempi brevi.
Art. 119
Cpv. 1: in generale, gli animali devono essere sottoposti al minor aggravio possibile, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche. Di conseguenza, vanno trattati in linea con le più recenti scoperte scientifiche in materia. In particolare, è necessario sostituire con metodi più rispondenti alle ultime conoscenze scientifiche le pratiche che si sono dimostrate molto stressanti, come quella di sollevare topi e ratti per la coda.
Cpv. 1bis: poiché il nuovo principio va espresso per primo al capoverso 1, il contenuto del capoverso 1 del diritto previgente resta invariato e diventa il capoverso 1bis.
Cpv. 2: nella versione tedesca e in quella italiana, la detenzione individuale è definita solo per gli animali incompatibili. Nella versione francese mancava questa precisazione.
Art. 122
Cpv. 5 lett. b: il trattamento rispettoso degli animali da laboratorio andrebbe promosso soprattutto nell’allevamento, dove un gran numero di animali può beneficiare dei miglioramenti dovuti a pratiche più rispettose. Di conseguenza, l’autorizzazione deve poter contenere anche vincoli legati al trattamento degli animali.
Art. 125
La definizione di misure che riducono l’aggravio viene estrapolata ed è ora inclusa in modo generale nell’articolo 2 capoverso 1 lettera y (cfr. il relativo commento). Il contenuto del capoverso previgente 1 viene pertanto modificato rispettivamente abbreviato. Si precisa inoltre che nell’allevamento di animali con mutazioni patologiche devono essere impiegati anche criteri d’interruzione adatti a garantire il benessere degli animali.
Il capoverso 2 previgente viene abrogato. Nel nuovo articolo 118a sul numero di animali da laboratorio ammesso si afferma in generale che il numero di animali allevati e tenuti deve essere limitato al minimo. Le linee e i ceppi senza mutazioni patologiche e per quali l’aggravio può essere ridotto il più possibile mediante adeguate misure possono essere allevati, in un numero giustificato dal futuro esperimento, già prima che sia disponibile la relativa autorizzazione per gli esperimenti sugli animali. Per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere ridotto con adeguate misure il numero di animali allevati o tenuti deve essere giustificato in qualsiasi momento dal numero di animali approvati per gli esperimenti autorizzati. Essi possono essere allevati o tenuti solo dopo l’ottenimento di una concreta autorizzazione per gli esperimenti sugli animali e solo nel numero richiesto nella stessa.
Art. 126
Cpv. 1: per le linee e i ceppi con mutazioni patologiche l’aggravio può essere ridotto o in alcuni casi anche completamente evitato adottando opportune precauzioni nell’allevamento, nella detenzione e nella cura (misure di riduzione dell’aggravio). Anche se l’aggravio può essere completamente evitato implementando apposite misure di riduzione, queste linee sono comunque considerate come aventi mutazioni patologiche e devono pertanto essere notificate come tali, indicando i possibili aggravi e le relative misure di riduzione. Ciò garantisce che l’autorità di autorizzazione possa valutare le misure di riduzione dell’aggravio, richiedere o disporre adeguamenti mediante decisione. Questa modifica specifica la prassi già illustrata nelle informazioni tecniche «Notifica di aggravi in linee animali (modulo M e scheda tecnica)».
Cpv. 2 lett. c: quando si notificano linee e ceppi con mutazioni patologiche, non solo è necessario spiegare come viene ridotto l’aggravio per gli animali (ad es. mangime e acqua nella gabbia, un particolare schema di allevamento, ecc.), ma anche in base a quali sintomi specifici i singoli animali vengono sottoposti a eutanasia. Il termine «criteri d’interruzione» non viene introdotto ex novo in questo contesto, ma è già utilizzato da anni nel corrispondente modulo D (parte della notifica delle linee con mutazioni patologiche) ed è dunque noto nel settore. Per completezza, il termine viene esplicitamente ancorato anche in questa disposizione. 11/26