Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine
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3 Punti essenziali del progetto
3.1 Normativa proposta
Con il presente progetto vengono disciplinate sul piano giuridico le soluzioni illustrate nel capitolo 1.5.
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore»
Per sancire il diritto alla denominazione come ulteriore conseguenza giuridica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS è opportuno modificare la legge sulla formazione professionale. In questo modo, la restrizione del diritto fondamentale alla libertà economica (art. 27 Cost.), potenziale conseguenza del diritto alla denominazione, risulta giustificata dal punto di vista giuridico. Il livello legislativo è appropriato anche in termini di efficacia, visibilità e consapevolezza del diritto alla denominazione nonché per il disciplinamento delle sanzioni penali. Anche le sanzioni in caso di utilizzo non autorizzato della denominazione «scuola specializzata superiore» saranno inserite nella LFPr.
La nuova normativa è stata impostata volutamente in maniera poco rigida. Il diritto di usare la denominazione «scuola specializzata superiore» vale per tutti gli operatori della formazione, a prescindere dal fatto che propongano anche altri corsi. In questo modo la norma consente un’attuazione semplice e giuridicamente uguale per tutti gli operatori con almeno un ciclo di formazione riconosciuto.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore
Il progetto prevede l’introduzione nella LFPr delle denominazioni «Professional Bachelor» e «Professional Master» sotto forma di titoli complementari protetti per coloro che hanno conseguito una qualifica della formazione professionale superiore: «Professional Bachelor» per i detentori di un APF o di un diploma SSS e «Professional Master» per i detentori di un diploma federale (cfr. figura cap. 1.5.2). I titoli complementari sono protetti. Per garantire la differenziazione rispetto ai diplomi universitari, il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto nelle lingue ufficiali o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa. Sono previste sanzioni penali in caso di utilizzo «isolato» dei titoli.
Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori
Con il progetto di legge viene introdotta la possibilità di sostenere gli esami federali in inglese. Viene inoltre dichiarato esplicitamente che gli esami federali devono continuare a essere offerti anche nelle lingue ufficiali.
Flessibilizzazione dell’offerta nell’ambito degli studi postdiploma SSS
D’ora in poi gli SPD delle scuole specializzate superiori non dovranno più essere sottoposti alla procedura per ottenere il riconoscimento federale. Le condizioni per rendere più flessibile l’offerta dovranno essere disciplinate nella LFPr.
In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DEFR mantiene la facoltà di stabilire le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Come finora, queste esigenze riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione e i titoli. D’ora in poi il DEFR dovrà stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle SSS (p. es. gli SPD) in materia di condizioni d’ammissione, durata e titoli. In questo modo, sarà possibile definire l’offerta di formazione continua delle SSS, analogamente a quanto avviene per le scuole universitarie (v. cap. 3.3).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La Confederazione non assume nuovi compiti; il progetto di legge non comporta alcuna modifica del tipo di finanziamento né del relativo importo. Di conseguenza, la compatibilità tra compiti e finanze non deve essere riorganizzata o rivalutata.