Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 63 della Costituzione federale (Cost.) la Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale. Queste prescrizioni includono la competenza di definire condizioni quadro per le scuole specializzate superiori.
Sebbene alcune delle novità introdotte vadano a toccare la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost., viene rispettato il principio di proporzionalità (cfr. cap. 3.3.1 e il commento agli art. 29a e 63a LFPr).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Non sono coinvolti impegni internazionali del Paese.
6.3 Forma dell’atto
La forma dell’atto in vigore viene mantenuta in entrambi gli atti normativi.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a una delle soglie previste). Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nel settore della formazione professionale (compresa la FPS) il disciplinamento è compito della Confederazione, che punta a introdurre standard uniformi. Nel campo degli esami federali, organizzati da oml attive a livello nazionale, la Confederazione è anche responsabile della vigilanza e del finanziamento. Nelle SSS, invece, questi due compiti spettano ai Cantoni. La ripartizione delle competenze è stata definita nella legge sulla formazione professionale del 2002 e non viene modificata dalle nuove disposizioni.
Il rispetto del principio dell’equivalenza fiscale è stato verificato nel 2018 con esito positivo65.
6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi
Il progetto di legge non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
Nell’articolo 29 capoverso 3 LFPr viene eliminata la competenza legislativa del DEFR in merito al riconoscimento degli studi postdiploma dispensati dalle SSS.
Con l’articolo 29 capoverso 3bis il DEFR mantiene la competenza di stabilire esigenze minime ma quest’ultima non è più limitata agli SPD, bensì estesa all’intera offerta di formazione continua delle SSS. Ciò consentirà di istituire diverse tipologie formative (cfr. cap. 3.3). La delega rimane al DEFR ma è formulata come disposizione facoltativa.
65 BSS (2018): Analisi sul finanziamento della formazione professionale rapporto commissionato dalla Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e l’innovazione (SEFRI) nell’ambito del progetto «Formazione professionale 2030 – Visione e linee guida strategiche» (disponibile in tedesco e francese)