Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine

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Fino ad oggi anche gli studi postdiploma delle SSS dovevano essere sottoposti a una procedura di riconoscimento condotta dalla SEFRI. Gli SPD SSS appartengono alla formazione continua non formale e di regola non sono disciplinati dai programmi quadro d’insegnamento. Solo gli SPD SSS in cure anestesia, cure intense e cure urgenti si distinguono e, diversamente dalle altre offerte di formazione continua, si basano su un programma quadro d’insegnamento approvato dalla Confederazione. Pertanto, in caso di abolizione del riconoscimento federale, occorre trovare una soluzione alternativa. Si tratta di corsi che richiedono il possesso di un titolo di livello terziario in cure infermieristiche e che già oggi risultano altamente formalizzati. Per questo sarebbe possibile formalizzarli ulteriormente e convertirli in esami professionali superiori all’interno della FPS.

Per quanto riguarda invece gli altri SPD SSS, il fatto che debbano superare una procedura di riconoscimento limita la loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro, con un conseguente svantaggio concorrenziale nei confronti delle offerte di formazione continua delle università (CAS, DAS e MAS). Eliminando la procedura di riconoscimento sarebbe possibile organizzarli in maniera molto più flessibile in virtù del loro carattere di formazione continua non formale. Tuttavia, gli unici enti autorizzati a offrirli resterebbero le scuole specializzate superiori con almeno un ciclo di formazione riconosciuto (cfr. art. 29 cpv. 3bis LFPr).

In base al capoverso 3bis il DEFR può stabilire esigenze minime per l’offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori. Viene usata per la prima volta l’espressione «offerta di formazione continua» per dare la possibilità di proporre altri corsi oltre agli SPD SSS introducendo eventualmente anche una suddivisione o una gerarchia, analogamente a quanto avviene nelle scuole universitarie con i livelli CAS, DAS e MAS. L’offerta di formazione continua delle SSS dovrebbe essere strutturata in modo simile al settore accademico, con condizioni quadro comuni. Per questo le esigenze minime riguardano le condizioni d’ammissione, la durata e i titoli. Nel corso della modifica della LFPr l’offerta di formazione continua delle SSS sarà precisata nelle disposizioni esecutive dell’OERic-SSS.

Il capoverso 5 viene modificato in ragione del fatto che, in virtù del diritto alla denominazione sancito nell’articolo 29a LFPr, d’ora in poi non ci saranno più scuole specializzate superiori senza cicli di formazione riconosciuti. Pertanto, è sufficiente stabilire che i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole.

Art. 29a Diritto alla denominazione

Dalla revisione totale della LFPr del 13 dicembre 2002 il concetto di «scuola specializzata superiore» viene applicato agli istituti che offrono cicli di formazione SSS riconosciuti. Tuttavia, finora la denominazione «scuola specializzata superiore» non gode di alcuna protezione e può essere utilizzata anche dagli operatori che non dispongono di cicli di formazione riconosciuti a livello federale.

Il capoverso 1 attribuisce agli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento federale il diritto di chiamarsi «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore» e di affiancare questa denominazione al proprio nome. D’ora in poi quindi gli istituti potranno non solo conferire ai diplomati i titoli protetti dei relativi cicli di formazione, ma anche farsi chiamare «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore». Questo diritto è riservato agli istituti che offrono un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. La procedura di riconoscimento prevede già oggi la verifica di determinati criteri e requisiti. Il diritto alla denominazione è tutelato mediante una disposizione penale (cfr. art. 63a).

La nuova normativa è impostata consapevolmente in maniera poco rigida per dare maggiore visibilità alle SSS. Il diritto di usare la denominazione «scuola specializzata superiore» vale per l’intera offerta formativa. In questo modo la norma consente un’attuazione semplice e giuridicamente uguale per tutti gli istituti con almeno un ciclo di formazione riconosciuto.

Il diritto alla denominazione viene disciplinato a livello di legge in quanto comporta una limitazione della libertà economica. In futuro le scuole specializzate superiori in quanto istituzioni della formazione professionale superiore dovranno essere chiaramente riconoscibili sul mercato come operatori seri e affidabili. Il fatto di avere una denominazione protetta come le scuole universitarie aumenterà l’interesse