Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Commento alle disposizioni della legge sulla formazione professionale (LFPr)
Art. 28 cpv. 1bis Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori in lingua inglese
Questa disposizione consente agli organi responsabili degli esami federali di andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro e crea condizioni di parità all’interno del livello terziario. Inoltre, si tiene conto del fatto che i titoli FPS sono orientati fondamentalmente al mercato del lavoro svizzero, dove le lingue ufficiali sono quelle dominanti e non devono essere estromesse.
Attualmente, secondo l’articolo 28 gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori possono svolgersi esclusivamente nelle lingue ufficiali. Infatti, né la legge né l’ordinanza sulla formazione professionale stabiliscono esplicitamente in quali lingue è possibile sostenere gli esami. Il fatto che gli esami federali possono essere offerti solo nelle lingue ufficiali trova il suo fondamento nell’articolo 70 della Costituzione federale58 e nella legge sulle lingue59. Quest’ultima disciplina l’uso delle lingue ufficiali e non prevede eccezioni per quanto riguarda il sistema formativo o le questioni di politica formativa. Con il nuovo capoverso 1bis si afferma esplicitamente che gli esami federali sono offerti nelle lingue ufficiali, precisando che possono essere offerti anche in inglese. Si tratta di un’opzione introdotta per gli organi responsabili. Gli esami federali devono sempre essere organizzati e banditi in tutte le lingue ufficiali, anche quando viene data la possibilità di sostenerli in inglese. I candidati possono scegliere la lingua in cui sostenere le prove. L’esame si svolge in tutte le lingue nelle quali i candidati hanno ottenuto l’ammissione. Se dopo la pubblicazione del bando e la procedura di ammissione vi sono candidati per una sola lingua d’esame, le prove dovranno svolgersi soltanto in quella lingua. Questa prassi viene adottata già oggi, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’inglese o di una lingua ufficiale.
Nel contesto degli esami federali gli organi responsabili mantengono la loro funzione di autorità incaricate dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e PA, RS 172.021) e sono tenuti a redigere le loro decisioni nelle lingue ufficiali conformemente all’articolo 5 PA. Concretamente, le decisioni concernenti l’ammissione agli esami e il superamento di questi ultimi devono continuare a essere redatte in una lingua ufficiale. Lo stesso principio si applica ai rimedi giuridici (procedura di ricorso). Tuttavia, gli organi responsabili sono liberi di far tradurre la corrispondenza con i candidati che hanno sostenuto l’esame in inglese. Nei regolamenti d’esame i titoli protetti a livello federale possono essere sanciti legalmente solo nelle lingue ufficiali. Non è prevista l’introduzione di un titolo protetto in inglese. Inoltre, la SEFRI rilascia gli attestati professionali federali e i diplomi federali soltanto nelle lingue ufficiali. Sui documenti dei candidati che hanno sostenuto un esame federale interamente in inglese verrà riportata un’apposita menzione, come stabilito dall’articolo 36 capoverso 2bis OFPr (modifica).
Se un organo responsabile vuole sfruttare l’opportunità di proporre un esame in lingua inglese, i documenti pertinenti – ovvero il regolamento d’esame e le direttive – devono essere emanati anche in inglese. I regolamenti vengono approvati dalla SEFRI. In proposito il capoverso 3 rimanda ai presupposti e alla procedura d’approvazione secondo l’articolo 2860.
Art. 29 Scuole specializzate superiori
Nel nuovo capoverso 3 si stabilisce che d’ora in poi il riconoscimento federale sarà riservato ai cicli di formazione SSS e non più agli studi postdiploma. In collaborazione con le organizzazioni competenti, il DEFR stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento federale dei cicli di formazione dispensati dalle scuole specializzate superiori. Come finora, tali esigenze riguardano le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli.
58 RS 101
59 RS 441.1
60 Cfr. art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr in combinato disposto con art. 25 e 26 OFPr.