Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine

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il titolo protetto a livello federale nella rispettiva lingua ufficiale. L’utilizzo congiunto del titolo protetto nella sua forma completa e del titolo complementare garantisce la differenziazione (cfr. cpv. 2).

Il capoverso 1 lettera b stabilisce l’attribuzione del titolo complementare «Professional Master» ai titolari di un diploma federale. Ciò si deve alla classificazione degli EP e degli EPS stabilita all’interno dell’ordinanza sulla formazione professionale (cfr. art. 23 OFPr), in base alla quale i secondi si distinguono dai primi per i requisiti più elevati. Normalmente, infatti, per essere ammessi a un esame professionale superiore occorre aver già conseguito una qualifica di livello terziario e attestare un’esperienza professionale più lunga.

Il capoverso 2 stabilisce che, per garantire la differenziazione rispetto ai diplomi universitari, il titolo complementare può essere utilizzato soltanto in combinazione con il rispettivo titolo protetto nelle lingue ufficiali o con la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa. Questa norma si applica a tutti i detentori di un titolo FPS; a prescindere dal momento del conseguimento. Il titolo complementare deve essere collocato sempre dopo il titolo protetto:

- capo carpentiere con attestato professionale federale (titolo protetto completo) Professional Bachelor (titolo complementare);

- educatore sociale diplomato SSS (titolo protetto completo) Professional Bachelor (titolo complementare);

- manager in logistica diplomato (titolo protetto completo) Professional Master (titolo complementare).

Questa impostazione garantisce la differenziazione rispetto ai diplomi universitari. Pertanto, si è deciso di scartare la variante introdotta in Austria e in Germania ovvero le denominazioni «Bachelor Professional» e «Master Professional».

D’ora in poi il rispettivo titolo complementare – «Professional Bachelor» o «Professional Master» – sarà riportato sugli attestati professionali e sui diplomi federali rilasciati dalla SEFRI. La stessa procedura sarà applicata ai diplomi SSS, rilasciati dalle scuole specializzate superiori. Riassumendo, il titolo protetto completo e il titolo complementare compariranno entrambi sugli APF, sui DF e sui diplomi SSS (cfr. art. 36 cpv. 2ter OFPr).

I titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» saranno aggiunti anche alle denominazioni in inglese. Le denominazioni dei titoli in inglese compaiono sui supplementi ai diplomi.

Art. 63a Utilizzo illecito del diritto alla denominazione

Il diritto sancito dall’articolo 29a di chiamarsi «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore» è riservato agli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto. Pertanto, in analogia con l’articolo 63 LPSU, che si applica esclusivamente alle scuole universitarie, l’articolo 63a LFPr prevede sanzioni penali per chi viola il diritto alla denominazione. Qualora un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga della denominazione «Höhere Fachschule», «école supérieure» o «scuola specializzata superiore», i responsabili dell’azienda sono puniti (cpv. 1). Il diritto alla denominazione si limita alle denominazioni nelle tre lingue ufficiali ovvero «Höhere Fachschule», «école supérieure» e «scuola specializzata superiore». In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore», come avviene invece nel settore accademico con il termine «università».

In caso di intenzionalità, il reato è punito con la multa fino a 100 000 franchi (cpv. 1). Si rinuncia a punire la violazione di un obbligo per negligenza, in conformità con le recenti decisioni del Parlamento61.

61 La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati segue in ampia misura le proposte del Consiglio federale relative a una nuova legge sui giochi in denaro (parlament.ch)