Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine
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3.3 Questioni relative all’attuazione
Diritto alla denominazione «scuola specializzata superiore»
Già oggi il diritto alla denominazione viene conferito dalla SEFRI con il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS e integrato nella relativa decisione. Non sono richiesti adeguamenti a livello di ordinanza.
Gli operatori che offrono almeno un ciclo di formazione riconosciuto possono avvalersi della denominazione «scuola specializzata superiore». L’elenco delle professioni54 della SEFRI funge da registro nel quale vengono inseriti tutti gli operatori autorizzati a usare questa denominazione.
Secondo l’articolo 64 LFPr in caso di violazione del diritto alla denominazione il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Titoli complementari per i titoli della formazione professionale superiore
Per poter affiancare i titoli complementari ai titoli della FPS conseguiti mediante gli esami federali è necessario inserire un’apposita norma nell’OFPr. Per i cicli di formazione SSS è invece necessaria una modifica dell’OERic-SSS55 in modo tale che in futuro sui diplomi SSS possano comparire sia il titolo sia il rispettivo titolo complementare.
Il trattamento delle persone che hanno conseguito un titolo FPS prima dell’entrata in vigore della modifica della LFPr non deve essere disciplinato a livello di ordinanza. Infatti, grazie alla nuova norma tutti coloro che sono autorizzati ad avvalersi di un titolo FPS protetto possono avvalersi anche del titolo complementare corrispondente. In compenso, non saranno rilasciati nuovi attestati o diplomi. È prevista una comunicazione destinata a studenti, candidati agli esami e datori di lavoro per confermare l’utilizzo dei titoli complementari accanto ai titoli protetti per i detentori di un attestato o di un diploma rilasciato prima dell’entrata in vigore della modifica della LFPr.
Conformemente all’articolo 64 LFPr, in caso di utilizzo non autorizzato del titolo complementare il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori
I titoli protetti a livello federale riportati nei regolamenti d’esame possono essere sanciti legalmente solo nelle lingue ufficiali. Pertanto, gli attestati professionali federali e i diplomi federali continueranno a essere rilasciati solo in queste lingue.
Sugli AFP e sui DF di coloro che hanno sostenuto un esame federale in inglese sarà inserita un’apposita menzione, con il duplice scopo di migliorare la trasparenza verso i datori di lavoro e di segnalare che nonostante il titolo sia stato conseguito in Svizzera non necessariamente la persona padroneggia una delle lingue ufficiali. Per poter inserire tale menzione occorre una modifica dell’OFPr.
Il regolamento d’esame è il documento su cui si basa lo svolgimento dell’esame. Gli organi responsabili che intendono organizzare i propri esami federali non solo nelle lingue ufficiali ma anche in inglese devono emanare il regolamento in inglese e farlo approvare dalla SEFRI.
Nell’ambito degli esami federali gli organi responsabili fungono da autorità incaricate dalla Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e PA56). Per quanto riguarda le decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA, sono vincolati alle lingue ufficiali. Concretamente, le decisioni concernenti l’ammissione agli esami e il
54https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/
55 Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)