Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine
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Per dimostrare facilmente l’intenzionalità, si consiglia alle autorità esecutive di limitarsi in un primo tempo a diffidare l’azienda inadempiente.
Rispetto all’articolo 63 LPSU l’entità della pena è stata ridotta per tenere conto del fatto che gli istituti della formazione professionale superiore sono molto più numerosi, e spesso molto più piccoli, rispetto a quelli del settore universitario.
Conformemente all’articolo 64 il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Il capoverso 2 dichiara applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197462 sul diritto penale amministrativo. Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (cpv. 3).
Art. 63b Utilizzo illecito di un titolo complementare
L’articolo 44a stabilisce che i titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master» possono essere utilizzati soltanto insieme al titolo protetto completo. I titoli complementari non sono titoli «autonomi» e a sé stanti e il loro utilizzo «isolato» deve essere evitato per non confondere il mercato del lavoro. Nel contempo occorre fare attenzione a garantire la distinzione rispetto ai diplomi universitari e ad evitare il rischio di fare confusione. Chi utilizza un titolo complementare («Professional Bachelor» o «Professional Master») senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa, può essere punito con una multa. L’importo massimo è di 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1 del Codice penale svizzero63).
Analogamente a quanto stabilito nell’articolo 63 LFPr (abuso di titoli) sono fatte salve le disposizioni penali della legge federale contro la concorrenza sleale64. Conformemente all’articolo 64 il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 73 Disposizioni transitorie
I termini che figurano negli attuali capoversi 1, 3 e 4 vengono abrogati in quanto scaduti.
4.2 Commento alle disposizioni dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Art. 36 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori in lingua inglese (art. 28 cpv. 1bis, art. 43 cpv. 1 e 2, art. 44a LFPr)
I documenti ufficiali (APF e DF) sono rilasciati nelle tre lingue ufficiali, come recita il capoverso 2. Sui diplomi o sugli attestati professionali dei candidati che hanno sostenuto l’esame interamente in inglese è riportata un’apposita menzione, come stabilito dal capoverso 2bis. Si tratta di una misura di trasparenza, soprattutto nei confronti dei datori di lavoro che in molti casi, ad esempio in vista di una nuova assunzione, richiedono la prova del conseguimento di un titolo. La menzione indica chiaramente che l’esame non è stato sostenuto in una delle lingue ufficiali, bensì in inglese.
Il capoverso 2ter stabilisce che d’ora in poi gli attestati professionali federali e i diplomi federali menzioneranno il titolo protetto affiancato dal rispettivo titolo complementare, conformemente
62 RS 313.0
63 Codice penale svizzero, RS 311.0
64 LCSl, RS 241