Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine

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Altri aspetti problematici della variante b):

• poiché – a differenza di altri Paesi – sono classificati nel QNQ-FP secondo un principio non

normativo bensì orientato alle competenze, i titoli svizzeri della formazione professionale superiore coprono diversi livelli (dal 5 all’8). La scelta di associare i titoli complementari al QNQ-FP (p. es. livello 6 per il «Professional Bachelor» e livello 7 per il «Professional Master») andrebbe oltre l’effettiva funzione del QNQ-FP, che rappresenta un semplice strumento di trasparenza. L’assegnazione di titoli in base al livello non è prevista e non avviene nemmeno oggi. Inoltre, si creerebbero degli incentivi per adattare le competenze dei titoli al livello desiderato (e quindi al titolo complementare desiderato), anche se ciò non soddisfa le esigenze del mercato del lavoro. Si pensi in particolare agli EP, classificati prevalentemente nel livello 5 del QNQ-FP, che non riceverebbero alcun titolo complementare.

• Infine, a causa del collegamento con il QNQ-FP i titoli complementari potrebbero suscitare ulteriori

aspettative tra i diplomati per quanto riguarda stipendi, opportunità di carriera, ammissione alle università o convalida di prestazioni di formazione già acquisite. Non è questo l’obiettivo dei titoli complementari.

1.5.3 Inglese come ulteriore lingua degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori

Il progetto punta a disciplinare a livello di legge l’integrazione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame, uniformando così le condizioni vigenti nel livello terziario. Infatti, né la legge né l’ordinanza sulla formazione professionale stabiliscono esplicitamente in quali lingue è possibile sostenere gli esami federali. Il fatto che attualmente questi esami si possano svolgere solo nelle lingue ufficiali trova il suo fondamento nell’articolo 70 della Costituzione federale44 e nella legge sulle lingue45. Quest’ultima disciplina l’uso delle lingue ufficiali e non prevede eccezioni per quanto riguarda il sistema formativo o le questioni di politica formativa. Secondo la giurisprudenza costante, i regolamenti degli esami federali approvati dalla SEFRI non appartengono al diritto federale e non costituiscono una legge formale o materiale. Pertanto, possono stabilire solo ciò che è consentito dal diritto di rango superiore e quindi l’introduzione dell’inglese come ulteriore lingua d’esame deve essere disciplinata nella LFPr.

Vantaggi della soluzione scelta

• Le organizzazioni del mondo del lavoro possono rispondere alle esigenze specifiche del proprio

settore e offrire esami in inglese.

• I candidati possono sempre decidere di sostenere l’esame in una lingua ufficiale come avviene oggi.

Non vi è quindi alcun rischio di estromettere le lingue ufficiali.

Alternative esaminate

Per rispettare la legge sulle lingue, tutte le varianti che mettevano a rischio il ruolo delle lingue ufficiali (p. es. la proposta di organizzare gli esami soltanto in inglese) sono state rapidamente scartate o non approfondite.

1.5.4 Flessibilizzazione dell’offerta di formazione continua (studi postdiploma SPD SSS)

Il progetto di legge pone le basi affinché gli SPD SSS in quanto offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori non debbano più essere sottoposti a una procedura di riconoscimento federale e possano essere impostati in maniera più flessibile. La delega al DEFR di definire tutte le ulteriori disposizioni nella sua ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) deve essere mantenuta. Pertanto, una volta terminata la consultazione sulla revisione della LFPr, anche l’OERic-SSS dovrà essere sottoposta a modifica.

44 RS 101

45 RS 441.1