Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 36 pagine

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pubblico per un sistema formativo di alta qualità. Altri operatori possono partecipare liberamente al mercato, purché non dichiarino in modo abusivo di utilizzare una delle denominazioni protette e quindi di offrire corsi riconosciuti dalla Confederazione. Poiché prevede anche la verifica di aspetti istituzionali, il riconoscimento si presta bene come punto di raccordo con il diritto alla denominazione. Alle SSS non vengono così imposti nuovi ostacoli per potersi avvalere della denominazione protetta. La limitazione della libertà economica è ridotta al minimo in quanto giustificata da un interesse pubblico, proporzionata allo scopo e non lesiva di questo diritto fondamentale. D’ora in poi, sebbene non tutti gli istituti potranno definirsi «scuole specializzate superiori», ogni istituto potrà sottoporre i propri cicli di formazione alla procedura di riconoscimento per ottenere il diritto alla denominazione. I diplomi SSS, infatti, sono titoli formali del livello terziario.

Attualmente, il diritto alla denominazione viene conferito tramite decisione dalla SEFRI in seguito al riconoscimento di un ciclo di formazione. A differenza del settore universitario, non è previsto alcun accreditamento istituzionale.

Il diritto alla denominazione aumenta la visibilità delle SSS, migliora la trasparenza sul mercato e rende più chiara la differenziazione rispetto agli altri operatori della formazione e agli altri istituti. Inoltre, si limita alle denominazioni nelle tre lingue ufficiali ovvero «Höhere Fachschule», «école supérieure» e «scuola specializzata superiore». In altre lingue non esiste una traduzione consolidata di «scuola specializzata superiore».

Il diritto alla denominazione sussiste finché l’istituto offre almeno un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale. Subordinando questo diritto all’esistenza di almeno un ciclo riconosciuto, l’attenzione rimane sull’offerta formativa e sui suoi contenuti. Inoltre, ciò permette di valorizzare l’orientamento al mercato del lavoro come tratto distintivo delle SSS, preservando nel contempo il sistema di garanzia della qualità (programmi quadro d’insegnamento), il riconoscimento dei cicli (verifica degli aspetti istituzionali) e la vigilanza cantonale sulle scuole.

Art. 44a Titoli complementari

Il capoverso 1 disciplina a livello di legge i titoli complementari protetti per coloro che possiedono un titolo della formazione professionale superiore ovvero «Professional Bachelor» (lett. a) e «Professional Master» (lett. b).

Solo i detentori di un titolo FPS sono autorizzati ad avvalersi dei titoli complementari «Professional Bachelor» e «Professional Master». Lo stesso vale per chi ha conseguito la qualifica prima dell’introduzione della norma. Naturalmente, è anche possibile utilizzare solo il titolo protetto e ognuno è libero di decidere se aggiungere o meno il titolo complementare. Tuttavia, non è consentito utilizzare il titolo complementare da solo, ossia senza citare il rispettivo titolo protetto o la sua traduzione inglese, entrambi nella loro forma completa (cfr. art. 63b).

Conformemente al capoverso 1 lettere a e b si usa «Professional Bachelor» se il titolo è stato conseguito mediante un esame federale di professione (APF) o al termine di un ciclo di formazione di una scuola specializzata superiore (diploma SSS) e «Professional Master» se il titolo è stato conseguito mediante un esame professionale federale superiore (diploma federale). I titoli complementari vengono assegnati in base al tipo di titolo (APF, DF o diploma SSS).

Sono stati concepiti intenzionalmente come semplici «complementi» da affiancare ai titoli nelle lingue ufficiali, già di per sé protetti. Nel mercato del lavoro svizzero le qualifiche e i titoli della FPS sono conosciuti e generalmente ben radicati. Grazie ai titoli complementari l’appartenenza al livello terziario può essere veicolata meglio e resa più visibile agli occhi dei datori di lavoro e della società in generale.

Secondo il capoverso 1 lettera a i titolari di un AFP e di un diploma SSS ricevono lo stesso titolo complementare, ovvero «Professional Bachelor». Di norma sono ammessi agli esami di professione e ai cicli di formazione SSS i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un’altra qualifica del livello secondario II. Pertanto, la differenziazione tra questi due titoli continua a essere veicolata tramite