Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

(lett. c) e le stazioni di misurazione (lett. f) menzionate nella precedente OSCA vengono riprese come elementi delle misure organizzative (art. 6 OSCA).

Secondo la lettera a i Cantoni sono tenuti a rilevare lo stato delle acque e la loro evoluzione, ossia rilevare regolarmente lo stato delle acque superficiali (abbassamento del letto, accumulo di materiale solido di fondo, variazioni del legname galleggiante potenziale, mantenimento libero del profilo di deflusso), incluse le misurazioni.

La lettera b stabilisce che gli eventi devono essere documentati e analizzati. Sebbene l’obbligo di documentazione valga anche per eventi dannosi di minore entità, i Cantoni sono tenuti a verificare quali eventi debbano essere analizzati in aggiunta alla documentazione.

Lettera c: i Cantoni hanno il compito di documentare e valutare le opere di protezione, poiché solo conoscendo le opere esistenti e la loro ubicazione, è possibile controllarne periodicamente lo stato nonché pianificare ed eseguire i relativi lavori di manutenzione e ripristino in base a un ordine di priorità.

Secondo la lettera d i Cantoni hanno l’obbligo di tenere un catasto degli eventi (registrato nel catalogo dei geodati di base con il termine di catasto degli eventi naturali). La conoscenza delle zone di processo, delle cause e degli effetti aiuta a valutare i pericoli. A titolo di strumento di supporto, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni l’applicazione WebGIS e la banca dati StorMe. I Cantoni devono allestire un catasto anche per le opere di protezione.

Secondo la lettera e i Cantoni hanno l’obbligo di registrare i pericoli e i rischi di piena, prendendo in considerazione diversi scenari come pure processi di transizione, processi a catena ed eventi combinati. I processi di pericolo possono cambiare, ad esempio a causa di modificazioni del terreno o delle condizioni idrologiche o dell’attuazione di misure. Deve quindi esserci un aggiornamento regolare dello stato di pericolo.

La lettera f menziona il risultato delle attività di cui alla lettera e. Il termine «valutazioni dei pericoli» sostituisce il termine fin qui utilizzato «carta dei pericoli». La valutazione dei pericoli deve essere intesa in modo molto più ampio e funge da base per varie applicazioni, comprendendo scenari, intensità, probabilità, come pure l’estensione spaziale dei processi di pericolo e la loro descrizione tecnica. Per le panoramiche dei rischi, si assemblano i risultati della valutazione dei pericoli con le informazioni sull’utilizzazione, da cui risulta una panoramica delle persone e dei beni materiali interessati presenti nella zona minacciata (beni da proteggere). In collaborazione con i Cantoni, l’UFAM ha elaborato standard minimi10 per rendere comparabili i risultati delle panoramiche cantonali dei rischi e poter allestire una panoramica nazionale. Le panoramiche dei rischi devono essere allestite periodicamente secondo le direttive della Confederazione.

La lettera g introduce il nuovo strumento delle pianificazioni globali. Si tratta di una pianificazione strategica da parte dei Cantoni, che determina la necessità di intervento con l’aiuto delle basi e delle misure esistenti nonché in funzione dei rischi esistenti e della loro evoluzione, individuando le opzioni di intervento per limitare i rischi il più rapidamente possibile e ridurli laddove necessario. In questo modo si definisce la procedura strategica e si allestisce una pianificazione a medio termine. Le pianificazioni di livello superiore comprendono, ad esempio, una pianificazione del bacino imbrifero o un piano direttore per le acque, come quello del Cantone di Berna nell’ambito del piano di misure per l’intera rete delle acque.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono tenuti a designare le zone di pericolo, una disposizione ripresa dall’articolo 21 capoverso 1 della precedente OSCA. Tali zone sono aree in cui possono verificarsi processi pericolosi, come le inondazioni, e sono designate nelle pianificazioni sulla base della valutazione dei pericoli.

Secondo il capoverso 3, per l’acquisizione di dati di base, i Cantoni tengono conto degli aiuti all’esecuzione della Confederazione, tra cui in particolare il manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» e altri aiuti all’esecuzione specifici relativi a singole basi. Le autorità cantonali di esecuzione che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale e

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