Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
Lo spostamento di edifici e impianti minacciati (lett. f cpv. 1 precedente OFo) è una misura di pianificazione del territorio ed è quindi inclusa nell’articolo 17 OFo.
Il capoverso 2 sulla solidità, sulla capacità di sovraccarico e sulla sicurezza del sistema delle opere di protezione ha lo stesso tenore del mandato di esecuzione di cui all’articolo 7 capoverso 2 OSCA e fa riferimento ai processi di pericolo della LFo.
Il capoverso 3 sulle aree di ritenzione aventi diritto a indennità è formulato per analogia come il mandato di esecuzione di cui all’articolo 7 capoverso 4 OSCA e fa riferimento ai processi di pericolo della LFo.
5.2.7 Art. 38a Costi imputabili
La formulazione si basa sull’attuale articolo 38a capoverso 1 (precedente OFo). I costi sono articolati nelle lettere a-d e corrispondono al tenore vigente. A livello di contenuto il capoverso 1 è conforme ai termini dell’articolo 11 OSCA, in cui sono spiegati.
I costi non imputabili delle misure di protezione da catastrofi naturali (art. 39) e del bosco di protezione (art. 40) sono indicati in due capoversi separati.
Il capoverso 2, basato sull’articolo 38a capoverso 2 della precedente OFo e avente lo stesso tenore dell’articolo 11 capoverso 2 OSCA, riprende di conseguenza i «valori aggiunti importanti» e la «partecipazione ai costi dell’Ufficio federale delle strade».
Il capoverso 3 relativo al bosco di protezione si basa sull’attuale disposizione di cui all’articolo 38a capoverso 2 della precedente OFo.
5.2.8 Art. 39 Protezione da catastrofi naturali
La disposizione sulle indennità non ha subito modifiche strutturali. Il testo è stato adattato alla terminologia LFo in alcuni punti, sostituendo ad esempio «allestimento dei documenti di base sui pericoli» con «acquisizione di dati di base».
Nel capoverso 1 lettera a l’espressione «potenziale di pericolo e di danno» è riassunta in «rischio di catastrofi naturali». Nella lettera b l’efficacia delle misure è integrata come criterio. Anche nel capoverso 4 i criteri sono stati adeguati secondo l’articolo 12 OSCA.
Il capoverso 3 precisa ora il tasso di sussidio per l’acquisizione di dati di base, in linea con la prassi corrente secondo la LSCA e la LFo.
Nel capoverso 5 viene mantenuto l’attuale principio dell’articolo 39 capoverso 4 della precedente OFo, ma invece del tasso massimo di sussidio viene indicata la massima differenza possibile rispetto al contributo ordinario.
Nel capoverso 6 vengono ora aggiunti gli elementi di misure organizzative e di pianificazione del territorio di cui al capoverso 5 della precedente OFo, che non danno diritto a indennità. La Confederazione non fornisce alcun contributo finanziario ad aiuti cantonali al lavoro (lett. e). Le spiegazioni al riguardo sono contenute nell’articolo 10 capoverso 2 OSCA.
5.2.9 Art. 70 Termini per l’acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni
Questo articolo è stato introdotto per fare in modo che i Cantoni presentino congiuntamente all’UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali per le piene, le valanghe, gli scivolamenti, la caduta di sassi e l’erosione (v. art. 33 OSCA).
5.3 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)
Gli identificatori 80 e 81 vengono mantenuti come clausola residuale. Per motivi di chiarezza, i geodati esplicitamente menzionati nei testi delle ordinanze sono indicati quali singoli identificatori, come già avvenuto per gli identificatori 166 (carte dei pericoli) e 167 (catasto dei pericoli [catasto degli eventi]). Vengono ora aggiunti gli identificatori «Panoramiche cantonali dei rischi legati ai pericoli naturali», «Aree