Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La nuova normativa proposta
2.1.1 Nuove normative di legge
La modifica della LSCA recepisce i principi della GIR, introducendo i termini di «rischio» e di «pianificazione integrale e in funzione del rischio». Ne consegue che occorre fornire le basi necessarie nonché combinare in modo ottimale misure di ogni tipo per limitare e ridurre efficacemente i rischi. Le disposizioni di legge eliminano inoltre falsi incentivi e consentono alla Confederazione di indennizzare in misura equivalente i provvedimenti necessari a questa combinazione ottimale. Ad esempio, vengono finanziate misure come gli accertamenti sulla considerazione dei rischi nella pianificazione del territorio o l’utilizzo condiviso dei bacini di accumulazione. Per la protezione contro le piene, è altrettanto importante sostenere finanziariamente anche la manutenzione regolare delle acque, oltre a quella periodica. L’entità dei sussidi federali è ora definita nella legge. A ciò si aggiunge la possibilità di aiuti finanziari per progetti di portata nazionale. Gli aiuti finanziari vengono impiegati in collaborazione con gli altri attori responsabili, in modo da attuare efficacemente la gestione integrale dei rischi. Si applicano i principi della GIR anche alla protezione contro valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di sassi (catastrofi naturali) disciplinata dalla LFo. Nella LPAc è stata aggiunta la definizione di «manutenzione delle acque», stabilendo esplicitamente che tale manutenzione si configura come intervento sulle acque. Le esigenze ecologiche dei progetti di rivitalizzazione e di protezione contro le piene sono ora riportate solo nella LPAc. I tassi di sussidio rimangono invariati, ma vengono fissati in modo uniforme a livello di legge. L’attuale e consolidata ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni viene mantenuta.
2.1.2 Disposizioni e precisazioni nell’ordinanza
L’adeguamento dell’OSCA avviene sotto forma di revisione totale, in quanto è necessario modificare la maggior parte degli articoli nonché integrarne di nuovi, il che comporta una sistematica e una numerazione diverse.
Le disposizioni sono strutturate come segue: descrizione dei processi di pericolo (campo d’applicazione, art. 1) e definizioni dei termini (art. 2), cui fanno seguito i compiti dei Cantoni (cap. 2); condizioni e ammontare delle indennità e disposizioni sulle procedure (cap. 3); descrizione della vigilanza della Confederazione (cap. 4) e dell’esecuzione (cap. 5).
L’unico nuovo mandato per i Cantoni riguarda l’allestimento di panoramiche dei rischi e di pianificazioni globali strategiche quale base per la gestione integrale dei rischi. Le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali dovranno essere inoltrate per la prima volta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro il 1° dicembre 2030. L’obbligo già esistente di elaborare basi relative ai pericoli e ai rischi viene così integrato e valorizzato.
Oltre a questa nuova normativa, l’OSCA concretizza le disposizioni di legge. Di conseguenza, la protezione di persone e beni materiali importanti (gestione del pericolo di piena) deve avvenire in funzione del rischio. A questo aspetto è collegato il mandato conferito ai Cantoni di ridurre e limitare il rischio di piena a un livello accettabile. I mandati di esecuzione sono spiegati singolarmente nell’ordinanza, le prestazioni finanziarie della Confederazione sono delimitate in base ai compiti e i termini principali sono definiti.
Le misure di pianificazione del territorio nonché quelle organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica sono già menzionate nella LSCA, mentre nell’OSCA vengono spiegate in modo più dettagliato. Ciò vale anche per la manutenzione delle acque. Nel mandato di esecuzione si precisa inoltre che bisogna tenere conto dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d’incidenza territoriale, come pure che devono essere definiti spazi liberi. Le prescrizioni sull’utilizzazione nelle zone di pericolo ora si estendono a tutte le aree a rischio, comprese le zone di pericolo basso o residuo. Le disposizioni sulle misure organizzative comprendono la pianificazione e la preparazione di interventi in caso di catastrofi naturali volti a limitare i danni. Vi rientrano organi di condotta e forze d’intervento adeguatamente formati, pianificazioni d’intervento e consulenti locali specializzati in pericoli naturali in