Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OSCA
grado di interpretare le previsioni e le allerte. Viene precisata la manutenzione regolare delle acque, la quale prolunga la durata di vita delle opere di protezione. L’adeguamento dell’OSCA riguarda anche il compito comune: Confederazione, Cantoni e Comuni, insieme a vari settori specializzati, collaborano strettamente per limitare e ridurre i rischi nonché per gestire gli eventi.
L’OFo viene armonizzata con l’OSCA per gli aspetti che riguardano i pericoli naturali. In termini di contenuto, le disposizioni relative alla protezione dalle catastrofi naturali (valanghe, scivolamenti, erosione e caduta di sassi) riprendono per analogia le modifiche dell’OSCA. Per quanto consentito dalla struttura e dalla sistematica della legislazione forestale, viene ripreso anche lo stesso testo. Laddove le modifiche vengono integrate in disposizioni esistenti, i medesimi contenuti sono rappresentati in modo più conciso, ad esempio rinunciando a definire i termini. I compiti dei Cantoni e le fattispecie di indennità devono essere intesi come nell’OSCA. Gli aiuti finanziari per la formazione continua e la ricerca sono già previsti nell’attuale OFo, per cui in questo caso non sono necessari adeguamenti corrispondenti.
L’OPAc concretizza le esigenze relative agli interventi nelle acque superficiali. Tali interventi comprendono sia modifiche costruttive sia la manutenzione delle acque. Quest’ultima è da un lato una misura importante per garantire l’attuale protezione contro le piene, dall’altro lato aiuta a conservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque, contribuendo così alla creazione dell’infrastruttura ecologica nonché all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Il «Modello di ripartizione dei costi della Confederazione per opere di protezione secondo la legge forestale e la legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua»7, che ha dato buoni risultati nella pratica, viene ripreso nell’OSCA, nell’OFo e, in maniera armonizzata, nell’OPAc. Ne consegue che nelle tre ordinanze i costi imputabili vengono adeguati per analogia.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La collaudata ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è ripresa senza modifiche, come nell’adeguamento della legge. La Confederazione delega ai Cantoni la protezione contro i pericoli naturali e contribuisce alle spese con tassi di sussidio invariati, che ora sono disciplinati in modo globale a livello di legge.
Il concetto di GIR è già oggi ampiamente applicato. Con il completamento delle basi legali, si può presumere che l’efficienza delle misure di prevenzione sarà ulteriormente incrementata e che l’efficacia delle misure di protezione esistenti sarà mantenuta.
7 Consultabile all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Pericoli naturali > I pericoli naturali in sintesi > Accordi programmatici e progetti singoli