Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

4.3 Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

4.3.1 Sezione 1: Condizioni

4.3.2 Art. 9 Condizioni per la concessione di indennità per misure

Affinché la Confederazione possa accordare indennità per misure, devono essere soddisfatte determinate condizioni descritte nell'articolo 9 LSCA. L’OSCA integra queste disposizioni aggiungendo due ulteriori condizioni.

La lettera a stabilisce che le misure devono essere di «pubblico interesse», ossia l’attenzione della società per la protezione contro le piene e la sua realizzazione comune, che si differenzia dalle misure precauzionali individuali. Per quanto riguarda l’accordo comune sulla protezione contro le piene, si applica in particolare il principio secondo cui l’autorità pubblica può imporre provvedimenti che garantiscano l’efficacia globale, ossia la gestione del rischio, di tutte le misure adottate. In combinazione con il criterio della pianificazione integrale (cfr. art. 9 cpv. 1 LSCA), l’autorità pubblica contribuisce così a ridurre e limitare i rischi a lungo termine.

La «manutenzione successiva» (lett. b) fa riferimento a misure tecniche, organizzative e di ingegneria naturalistica e sta a indicare che le misure sono sottoposte regolarmente a controllo e manutenzione. A tal fine è necessario precisare le competenze, iscrivere le costruzioni nel catasto delle opere di protezione e regolamentare la manutenzione. La condizione si applica caso per caso alle misure descritte nella domanda.

Le condizioni di cui alle lettere a e b devono essere soddisfatte a complemento dell’articolo 9 capoverso 1 LSCA affinché il Cantone possa ricevere le indennità.

4.3.3 Sezione 2: Acquisizione di dati di base e misure

4.3.4 Art. 10 Indennità per l’acquisizione di dati di base e misure da parte dei Cantoni

Questo articolo delimita le indennità versate dalla Confederazione per finanziare basi e misure.

Il capoverso 1 completa l’articolo 6 LSCA ed elenca quali basi e misure danno diritto a indennità. Le misure sono descritte in modo esaustivo negli articoli 5-8 OSCA.

Lettera a: l’elaborazione delle basi da parte dei Cantoni fa riferimento all’articolo 4 OSCA e, fra le altre cose, comprende il rilevamento delle acque, il catasto degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, la documentazione e le analisi degli eventi. Oltre ai pericoli, i Cantoni hanno ora l’obbligo di registrare e valutare periodicamente anche i rischi, allestendo panoramiche cantonali dei rischi e pianificazioni globali.

Lettera b: nel caso delle misure di pianificazione del territorio, la Confederazione sostiene gli accertamenti necessari per la riduzione e l’evoluzione dei rischi che vengono effettuati prima dell’attuazione di tali misure. La Confederazione continua a sostenere lo spostamento di costruzioni e impianti, finanziando l’insieme dei costi connessi, in base al principio secondo cui tutti i tipi di misure sono indennizzati allo stesso modo. Tali costi comprendono in particolare l’indennizzo del valore a nuovo dell’edificio esistente, la demolizione dell’edificio, lo smantellamento delle infrastrutture di urbanizzazione e del terreno. In caso di cessata utilizzazione vengono indennizzati il valore venale, la demolizione e lo smantellamento. In caso di dezonamento di terreni non ancora edificati, la Confederazione partecipa alle indennità dovute, ad esempio per infrastrutture di urbanizzazione già realizzate. In caso di spostamento, vengono indennizzati in particolare i costi di pianificazione, terminazione, acquisto del terreno ecc. come pure il valore venale di una nuova particella in un’ubicazione simile nella regione e di estensione paragonabile. Da questa indennità bisogna detrarre in particolare eventuali prestazioni assicurative a seguito di danni all’edificio, il valore del terreno esistente e l’eventuale utilizzazione residua, nonché la compensazione del plusvalore cantonale o comunale in caso di azzonamenti.