Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 28 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSCA

stesso modo e combinati affinché la loro interazione consenta di ridurre i rischi in maniera efficace ed efficiente.

5.2.3 Art. 16 Basi

Nel capoverso 1 sono indicate le basi che la Confederazione elabora per la protezione da catastrofi naturali. Questi compiti integrano la disposizione dell’articolo 37a OFo, in cui sono stabiliti i rilevamenti che la Confederazione deve svolgere. Il capoverso 1 menziona le basi che l’UFAM elabora e che sono necessarie per l’attuazione del presente adeguamento del quadro giuridico. Il capoverso 1 corrisponde all’elenco dell’articolo 29 OSCA, omettendo la misurazione dei corsi d’acqua e la messa a disposizione di basi idrologiche nell’ambito dell’OFo.

I capoversi 2-4 circoscrivono i compiti e gli obblighi dei Cantoni. I compiti di cui al capoverso 2 lettere a– d sono già contenuti nell’articolo 15 capoverso 1 della precedente OFo, ma sono stati riformulati e adeguati all’uso linguistico attuale. La lettera e sull’allestimento di panoramiche dei rischi e la lettera f sull’allestimento delle pianificazioni globali sono state introdotte ex novo. I compiti sono illustrati nell’articolo 4 OSCA.

5.2.4 Art. 17 Misure di pianificazione del territorio

La disposizione sulle misure di pianificazione del territorio si basa sull’articolo 15 capoverso 3 della precedente OFo e ha lo stesso tenore dell’articolo 5 OSCA. Gli spazi liberi di cui al capoverso 2 sono particolarmente importanti nelle aree di smottamento con accelerazione periodica, nelle aree di caduta massi o nelle aree di deflusso delle valanghe.

5.2.5 Art. 17a Misure organizzative

Questo articolo deriva dall’articolo 16 della precedente OFo e riprende la formulazione dell’articolo 6 OSCA, con la sola sostituzione del termine «piene» con «catastrofi naturali» (lett. b). Le formulazioni corrispondono all’uso linguistico attuale.

5.2.6 Art. 17b Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione

L’articolo si fonda ampiamente sull’articolo 17 della precedente OFo. L’ordine e i singoli termini sono stati adattati per armonizzarli con l’articolo 7 OSCA. Le possibilità costruttive per la protezione da valanghe, scivolamenti, processi di crollo ed erosione sono diverse da quelle per la protezione contro le piene. Anche le misure di ingegneria naturalistica hanno un significato maggiore, in quanto il bosco di protezione offre di per sé una protezione.

La frase introduttiva del capoverso 1 menziona le misure tecniche e di ingegneria naturalistica necessarie a ridurre i rischi.

La lettera a riprende il rimboschimento e la cura di popolamenti giovani dell’OFo vigente. Per poter soddisfare in modo mirato la funzione forestale di «protezione» di cui all’articolo 2 capoverso 1 LFo, secondo questa lettera i Cantoni devono delimitare boschi di protezione. Il compito di esecuzione viene svolto già oggi e corrisponde alla prassi corrente del metodo SilvaProtect16.

La lettera b sui provvedimenti selvicolturali corrisponde alla lettera a (art. 17 cpv. 1 precedente OFo).

La lettera c rimane invariata (art. 17 cpv. 1 precedente OFo). La formulazione è stata semplificata e l’espressione «eccezionalmente» stralciata.

La lettera d relativa alla caduta di sassi o massi corrisponde alla lettera e (art. 17 cpv. 1 precedente OFo). Anche in questo caso l’espressione «eccezionalmente» è stata stralciata.

La lettera e è ripresa dalla lettera d senza modifiche (art. 17 cpv. 1 vecchia OFo).

16 Losey, S. und Wehrli, A. 2013: Schutzwald in der Schweiz. Vom Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald. Pag. 29 e allegati (in tedesco e francese). Ufficio federale dell’ambiente, Berna.